F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04 APPELLO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DELLA RECLAMANTE CON IL CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 26.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 7/7/04
APPELLO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL CONTRATTO DELLA RECLAMANTE CON IL
CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO (Delibera della Commissione Tesseramenti -
Com. Uff. n. 23/D del 26.3.2004)
Il San Marino Calcio S.r.l. ha interposto appello contro la decisione della Commissione
Tesseramenti pubblicata sul C.U. n. 23/D del 26.3.2004 che, decidendo su reclamo
proposto dal calciatore Pier Paolo Caminati, attesa la nullità dell’atto di risoluzione consensuale
del contratto economico tra le parti, ha dichiarato la validità e l’efficacia fino al
30 giugno 2004 del contratto economico stipulato dal calciatore Caminati Pier Paolo con
la società San Marino Calcio S.r.l..
Nel procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tesseramenti era stato appurato
che le sottoscrizioni risultanti in calce all’atto di risoluzione contrattuale ed alla dichiarazione
liberatoria relativa agli emolumenti della stagione precedente, apparentemente di
Caminati Pier Paolo, erano state invece apposte dal padre del calciatore, Caminati Silvano,
il quale, nel corso delle approfondite indagini esperite dalla Commissione, aveva riconosciuto
altresì di avere apposto le firme di girata degli assegni che, per conto del figlio,
era solito ricevere dalla Società. Le risultanze degli accertamenti svolti, che escludevano
la sottoscrizione della risoluzione consensuale del contratto e della dichiarazione liberatoria
da parte del calciatore, trovavano conferma nella consulenza grafologica di parte prodotta
dal Caminati, che escludeva la provenienza dallo stesso delle predette firme.
Nel gravame la Soc. San Marino deduce in via principale l’erronea valutazione da
parte dei primi giudici degli elementi istruttori acquisiti nel procedimento di primo grado.
In particolare rileva che le conclusioni formulate dal consulente grafologo di parte
sulle firme apposte sulla dichiarazione liberatoria e sulla risoluzione consensuale del contratto
economico sono state espresse in termini di “altissimo grado di probabilità”, per cui
non vi è certezza assoluta che le predette sottoscrizioni siano apocrife. In ogni caso, pur
dando per ammesso che i due documenti, apparentemente firmati da Caminati Pier Paolo,
siano stati entrambi sottoscritti dal padre dello stesso, Silvano Caminati, la Commissione
Tesseramenti non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che questi, seguendo
l’attività calcistica del figlio, trattando con la Società nel suo interesse ed apponendo la
firma del figlio sui vari documenti e titoli (ad esempio le buste paga e gli assegni versati
dalla Società a Carminati Pier Paolo) avrebbe ingenerato nella Società San Marino un
ampio affidamento sul proprio ruolo di referente esclusivo del calciatore, munito di poteri
di rappresentanza. Dall’accertamento di tale apparente rappresentanza la Commissione
Tesseramenti avrebbe infatti dovuto trarre la conseguenza che, in forza del principio dell’apparenza
del diritto, la risoluzione del contratto e la dichiarazione liberatoria sono pienamente
validi e produttivi di effetti giuridici in capo all’apparente rappresentato.
Infine, l’appellante sostiene che risulta provata la volontà del Caminati di svincolarsi
dalla Società San Marino, manifestata dal calciatore quanto meno con comportamenti concludenti
incompatibili con la volontà di accettare il vincolo contratto col San Marino Calcio,
dai quali è possibile evincere la consapevolezza dell’avvenuta risoluzione contrattuale.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la validità ed efficacia dell’atto di risoluzione
contrattuale dell’11.7.2003.
Il Caminati ha depositato istruzioni scritte, eccependo l’inammissibilità del ricorso per
tardività dell’inoltro dei motivi; l’improcedibilità dello stesso, avendo la Soc. San Marino
reintegrato il calciatore, utilizzandolo anche in una gara di campionato, con implicito riconoscimento
della validità del vincolo contrattuale; l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso,
considerata l’irrilevanza del richiamo all’istituto dell’apparenza del diritto.
La C.A.F. rileva preliminarmente che l’appello è ammissibile, essendo stati tempestivamente
inoltrati i motivi. Né costituisce causa di improcedibilità l’utilizzazione del Caminati
da parte della società San Marino. Tale comportamento infatti non implica acquiescenza
alla decisione della Commissione Tesseramenti, essendo stata chiaramente manifestata
dalla parte la volontà di impugnare la decisione stessa.
Nel merito, il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto, con incameramento
della tassa.
La Commissione Tesseramenti ha accertato in fatto, con motivazione coerente ed incensurabile,
che l’atto di risoluzione consensuale del contratto economico tra il Caminati
e la Società San Marino è stato sottoscritto dal padre del calciatore ed è pertanto nullo. Il
giudizio di “altissimo grado di probabilità” espresso dal consulente grafologo di parte non
è infatti l’unico argomento che ha condotto la Commissione Tesseramenti alla conclusione
suddetta. Esso è suffragato da numerosi riscontri probatori concordanti, da cui si evince
la certezza che le firme apparentemente apposte dal Caminati sulla risoluzione di contratto
e sulla dichiarazione liberatoria sono apocrife.
È quindi accertato che il calciatore non prestò mai il proprio consenso alla risoluzione
del rapporto contrattuale in essere con la Società San Marino il che rende irrilevante la
circostanza che il Caminati, nell’estate del 2003, si sia allenato con il Riccione F.C..
La nullità della risoluzione consensuale è assoluta e non potrebbe essere sanata
neppure in seguito all’accertamento dell’esistenza di un apparente potere di rappresentanza
del padre del calciatore nei confronti del figlio. L’affidamento eventualmente ingenerato
nei confronti della Società San Marino dal padre del calciatore in ordine al proprio
apparente potere di rappresentanza può essere produttivo di effetti, se del caso,
nei rapporti privatistici tra le parti, ma non incide minimamente sul fatto che l’atto di risoluzione
contrattuale, essendo stato sottoscritto da persona diversa da Caminati Pier
Paolo, è nullo e come tale non intacca la validità ed efficacia del contratto economico
stipulato tra le parti.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal San Marino
Calcio di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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