F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04 RECLAMO DELL’U.S. CASALESE TENDENTE AD OTTENERE LA RIDETERMINA- ZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE INFLITTA AI SIGG.RI BENEVE- NUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, PER VIOLA- ZIONE DELL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 38/C – Riunione del 30.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04 RECLAMO DELL’U.S. CASALESE TENDENTE AD OTTENERE LA RIDETERMINA- ZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE INFLITTA AI SIGG.RI BENEVE- NUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, PER VIOLA- ZIONE DELL’ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.2004) Con provvedimento del 30 giugno 2001, questa Commissione, accogliendo il rela- tivo ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha inflitto ai Sigg.ri Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Cassetti Bruno e Ghelfi Giuliano la sanzione della preclusione di cui all’ar t. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.. Avverso la predetta decisione propongono reclamo, in questa sede, i predetti Sigg.ri Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Tele- sforo, Cassetti Bruno e Ghelfi Giuliano, chiedendo la rideterminazione della sanzione loro inflitta in conseguenza della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. che, in com- binato disposto con l’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha fatto venire meno la san- zione perpetua, quale quella inflitta loro, trasformandola in pena temporanea. L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Il provvedimento di preclusione adottato nei confronti dei reclamanti è, infatti, interve- nuto prima delle modifiche normative richiamate, che hanno determinato la misura massi- ma della sanzione applicabile in cinque anni. Lo jus superveniens, costituito dalla intervenuta modifica delle norme in applicazione delle quali i reclamanti sono stati precedentemente condannati, determina una previsione di pena più favorevole per gli stessi che è immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell’immediata recezione nell’Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio. Questa Commissione, in quanto Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizio- ne, è competente a rideterminarne entità e durata quando sopravvengano modifiche nor- mative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. Nel merito deve osservarsi che ai reclamanti era stato contestato di aver amministra- to la società Casalese nel biennio precedente la dichiarazione del suo fallimento. Essi erano, come rilevato in prime cure, cessati dalle rispettive cariche il 12.6.1996, mentre il fallimento era stato dichiarato l’11.7.1998 e quindi oltre il biennio prescritto, ma non ave- vano effettuato la comunicazione all’Ente federale ai sensi dell’art. 37 N.O.I.F. dalla quale tale cessazione assume efficacia nell’ambito sportivo. Per tale motivo ai reclamanti era stata irrogata la sanzione della preclusione di cui all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. che con- sisteva in una pena perpetua e che oggi occorre convertire in temporanea, recependo quanto disposto dalle norme intervenute. A tale ultimo riguardo, occorre tenere presente che, nella fattispecie, la sanzione è già stata scontata dalla sua irrogazione ad oggi e che tale lasso di tempo appare congruo rispetto alla gravità dei comportamenti degli interessati. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Casalese di Casalmaggiore (Cremona), ridetermina la sanzione inflitta ai reclamanti nel presofferto e dispone restituirsi la tassa versata.
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