F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04 RECLAMO DELLA VIRTUS MAZZONE 1982 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTAGNA PISTOIESE/VIRTUS MAZZONE DEL 20.9.2004 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 28.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04
RECLAMO DELLA VIRTUS MAZZONE 1982 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTAGNA PISTOIESE/VIRTUS MAZZONE DEL 20.9.2004 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 28.10.2004)
Con reclamo in data 4.11.2004, la Virtus Mazzone 1982, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con cui era stata respinta la tesi della irregolarità del reclamo proposto dalla U.C. Montagna Pistoiese, in relazione alla gara Montagna Pistoiese/Virtus Mazzone del 26.9.2004.
Rileva questa Commissione che il ricorso è assolutamente privo di fondamento, atte- so che trattandosi di posizione irregolare di calciatore, come ha esattamente rilevato la Commissione Disciplinare, il reclamo andava proposto, come è avvenuto, alla Commis- sione Disciplinare, in forza del dettato dell’art. 42, n. 3 C.G.S.; il riferimento al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica attiene solo all’organo giudicante che, in tal caso, è il Giu- dice Sportivo di secondo grado, fermo il termine di proposizione (sette giorni).
È poi assolutamente irrilevante che la Società reclamante abbia indicato nel suo atto una norma in maniera imprecisa o errata, stante che quanto contenuto nell’atto era ido- neo ad individuare la gara, il motivo del reclamo e le squadre interessate, oltre alla fatti- specie devoluta all’esame dell’organo giudicante.
Il ricorso va pertanto respinto: consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo così come sopra proposto dalla Virtus
Mazzone 1982 di Prato ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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