F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO CALCIATORE MASELLIS DANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE TRIPICCHIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ANGOTTI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ESPOSITO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO CALCIATORE MASELLIS DANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE TRIPICCHIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ANGOTTI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) RECLAMO CALCIATORE ESPOSITO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. nn. 77 del 26.1.2004 e 18 del 9.9.2004) Il 13.9.2004 Masellis Dante preannunciava reclamo avverso la delibera della Com- missione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004. Non avendo il Masellis Dante trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l’appel- lo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 32 II comma C.G.S.. Il 13.9.2004 Tripicchio Francesco preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004. Non avendo il Tripicchio Francesco trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 32 II comma C.G.S.. Il 13.9.2004 Angotti Danilo preannunciava reclamo avverso la delibera della Commis- sione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squa- lificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segre- teria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004. Non avendo Angotti Danilo trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 32 II comma C.G.S.. Il 13.9.2004 Esposito Pasquale preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Regionale Calabria (Com. Uff. n. 18 del 9 settembre 2004) che lo squalificava fino al 10.12.2006 con richiesta di copia degli atti, prontamente inviati dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. del 1.10.2004. Non avendo Esposito Pasquale trasmesso i motivi di appello alla C.A.F. entro il termi- ne di 7 giorni dalla ricezione degli atti, così come prescritto dagli art. 29 e 34 C.G.S., l’ap- pello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 32 II comma C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori Masel- lis Dante, Tripicchio Francesco, Angotti Danilo e Esposito Pasquale, li dichiara inammissi- bili, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione delle copie degli atti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it