F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO A.S. MONTALTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VA- LENTANO/MONTALTO DI CASTRO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO A.S. MONTALTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VA- LENTANO/MONTALTO DI CASTRO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio accoglieva il recla- mo presentato dalla S.S. Dilettantistica Valentano che lamentava l’irregolare posizione del calciatore Ciavattini Marco nella gara Valentano/Montalto Calcio del 3.10.2004 e irrogava alla Società Montalto Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l’ammenda di euro 75,00; al dirigente accompagnatore ufficiale Cocozza France- sco l’inibizione fino al 18.11.2004; al calciatore Ciavattini Marco (del Montalto Calcio) la squalifica per una giornata effettiva di gara (C.U. n. 34 del 4 novembre 2004). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Montalto Calcio soste- nendo la regolarità della posizione del calciatore Ciavattini nella gara in oggetto, in quan- to, avendo questi subito la squalifica per 5 gare nella categoria juniores nella stagione 2003/2004, allorquando militava nella soc. Pro Maremmana, ed essendo tesserato nella stagione in corso 2004/2005 nella categoria Juniores della A.S. Montalto Calcio, avesse già scontato la squalifica nella categoria Juniores: pertanto il suo utilizzo in prima squadra nella gara in esame era stato legittimo. L’appello è infondato e va rigettato. Il Com. Uff. n. 1 della stagione 2004/2005 della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è con- sentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gen- naio 1984, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva atti- vità alle Società di “3ª Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Regionale “Ju- niores” non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”. A sua volta l’art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce che se un calciatore abbia cambiato società, come nel caso del calciatore Ciavattini Marco, il residuo di squalifica della stagio- ne precedente, in deroga al principio che dispone che le sanzioni vanno scontate nella squadra in cui giocava al momento della squalifica, vada scontato nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Montalto Calcio di Montalto di Castro (Viterbo) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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