F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO A.S. ACCADEMIA BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN- GIULIANESE/ACCADEMIA BRERA DEL 17.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 16 del 5.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04
RECLAMO A.S. ACCADEMIA BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN- GIULIANESE/ACCADEMIA BRERA DEL 17.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 5.11.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del
5 novembre 2004, non accoglieva l’appello dell’A.S. Accademia Brera, effettuato per la posi- zione irregolare dei calciatori La Delfa Luca e Caserta Marco nella gara Sangiulianese/Ac- cademia Brera del 17.10.2004 e tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara, per la Sangiulianese con il punteggio di 0-3 (la predetta società veniva ammonita).
Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l’A.S. Accade- mia Brera richiedendo la vittoria per 0-3 nella gara in questione, in quanto i due calciatori della Sangiulianese, La Delfa e Caserta, il giorno 17.10.2004, oltre alla gara Sangiuliane- se/Accademia Brera, avevano partecipato anche ad un’altra partita della loro società.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Come correttamente osservato dal primo giudice, per il comportamento tenuto dai due tesserati della Sangiulianese, non è prevista la sanzione della perdita della gara.
Deve essere disposto l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della società A.S. Accademia Brera di
Milano ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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