F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 APPELLO F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. NINO CERULLO/VIRTUS TOLLO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 23 dell’11.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 APPELLO F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. NINO CERULLO/VIRTUS TOLLO DEL 26.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 23 dell’11.11.2004) Con decisione del 7.10.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruz- zo, rilevata l’irregolarità della posizione del calciatore Gianluca Tiberio del F.C. Virtus Tollo nella gara Nino Cerullo/Virtus Tollo del 26.9.2004, accoglieva il reclamo della S.S. Nino Cerullo ed infliggeva al F.C. Virtus Tollo la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 15 del 7 dicembre 2004). Reclamava il F.C. Virtus Tollo facendo notare che la S.S. Nino Cerullo aveva inoltrato il ricorso al Giudice Sportivo invece che, riguardando l’irregolarità della posizione di un calciatore, alla competente Commissione Disciplinare ed obiettando, dunque, che il ricor- so stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La Commissione Disciplinare non condivideva il rilievo e respingeva il reclamo. Osservava, in sintesi, che la S.S. Nino Cerullo, sia pure inoltrando l’atto ad un organo di giustizia non competente, aveva “manifestato la volontà di far valere i propri interessi in ordi- ne alla denunziata irregolarità” e che a fronte di un dato di fatto come questo doveva “preva- lere il principio della conservazione degli atti” (Com. Uff. n. 23 dell’11 novembre 2004). Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva il convincimento fatto valere in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare; alla luce della si- cura incompetenza del Giudice Sportivo, facendo presente, cioè, che questi avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del reclamo e che la Commissione aveva errato nel non rilevarlo. Chiedeva pertanto che a dichiarare l’inammissibilità del reclamo della S.S. Nino Ce- rullo e ad annullare la sanzione della perdita della gara fosse questa Commissione. L’appello del F.C. Virtus Tollo, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedu- rali, è ammissibile ma non può essere accolto. È fuor di discussione che il reclamo della S.S. Nino Cerullo, che traeva origine dalla posizione irregolare di un calciatore, avrebbe dovuto essere proposto a norma dell’art. 42 comma 3 C.G.S. alla Commissione Disciplinare. Non è seriamente contestabile, tuttavia, che a fronte della inequivoca volontà della società reclamante di far valere l’irregolarità del calciatore schierato dal F.C. Virtus Tollo deve trovare spazio quel principio di conser- vazione degli atti già applicato dalla Commissione Disciplinare; principio che pone al ripa- ro da una interpretazione meramente formalistica delle norme federali (nel caso in esa- me) e che impedisce che istanze di giustizia realmente fondate vengano disattese per ir- regolarità solamente formali. Non è superfluo far presente, poi, che, rilevata la propria incompetenza, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto rimettere l’esame del reclamo alla Commissione Disciplinare, quella Commissione che ha di fatto esaminato il caso ribadendo la sanzione della perdita della gara e giungendo ad irrogare al F.C. Virtus Tollo una certa ammenda. Alla luce delle considerazioni che precedono non par dubbio, in definitiva, che la de- cisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata e l’appello del F.C. Virtus Tollo, di riflesso, rigettato. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Virtus Tollo di Tollo (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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