F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ONOFRIO/S. PIO X DEL 10.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regio- nale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 dell’11.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04
G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANT’ONOFRIO/S. PIO X DEL 10.10.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regio- nale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 dell’11.11.2004)
Il Gruppo Sportivo S. Pio X ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Fe- derale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regiona- le Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che ha rigettato il reclamo propo- sto per la posizione dei calciatori Bonfitto Angelo e Cappucci Giulio del Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio i quali sarebbero stati fittiziamente impiegati nella gara del 10.10.2004. Assume, infatti, la ricorrente che nella suddetta gara il Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio avrebbe fatto apparire la partecipazione dei calciatori Bonfitto e Cappucci identificati dal direttore di gara con un documento di riconoscimento ma, di fatto, avrebbero giocato due altri calciatori la cui foto sarebbe stata applicata sui documenti di riconoscimento del Bon-
fitto e Cappucci. In sostanza tali documenti sarebbero stati utilizzati da persone diverse da quelle per le quali i documenti erano stati rilasciati.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, come riconosce la stessa società ricorrente, la grave accusa che viene mossa al Gruppo Sportivo S. Onofrio Calcio manca del tutto di prove documentali (uniche possibili nel caso di specie) né sono ormai ipotizzabili ulteriori attività di indagine che con- sentano di accertare l’effettiva sussistenza di quanto eccepito.
Per contro il supplemento di rapporto arbitrale che certifica la regolare identifica- zione dei due calciatori da parte del Direttore di gara e l’accertato regolare tesseramen- to del Bonfitto e del Cappucci inducono a ritenere assolutamente infondato il ricorso in esame.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. S. Pio X
di Lucera (Foggia) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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