F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DELLA POL. JULIA SPELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/JULIA SPELLO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 33 del 12.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DELLA POL. JULIA SPELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/JULIA SPELLO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 33 del 12.11.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria rigettava il reclamo presenta- to dalla Polisportiva Julia Spello, che chiedeva l’assegnazione della vittoria per 3 a 0 della gara Atletico Montecchio/Julia Spello del 3.10.2004 per violazione dell’art. 19 delle N.O.I.F., ed omologava il risultato ottenuto sul campo (Com. Uff. n. 25 del 20 ottobre 2004). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbro respingeva a sua volta il reclamo proposto dalla Pol. Julia Spello avverso l’omologazione del risultato con- seguito sul campo così come disposto dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 33 del 12 no- vembre 2004), sottolineando come la società ricorrente non avesse subito danno alcuno dallo spostamento del campo di gioco dal campo di Montecchio, originariamente previsto, al campo di Lugnano in Teverina, avendo la Pol. Julia Spello comunque partecipato alla gara in oggetto. Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale la Pol. Julia Spello sostenendo come la comunicazione del campo di svolgimento della gara (prevista per le ore 15,30) fosse stata loro data solo al momento della presentazione sull’originario campo di Mon- tecchio alle ore 14,30. Lo spostamento comportava il raggiungimento del nuovo campo in Lugnano in Teve- rina solo alle ore 15,15; e nonostante la partita fosse iniziata alle ore 16,15 sosteneva che la squadra non era stata posta nelle minime condizioni necessarie per disputare la gara. Chiedeva pertanto la “vittoria a tavolino” della partita in oggetto o, in subordine, la ri- petizione della gara. L’appello è infondato e va rigettato. Giustamente la Commissione Disciplinare ha osservato come, essendo la squadra Julia Spello giunta sul campo sportivo di Lugnano in Teverina alle ore 15,15 ed essendo la gara iniziata alle ore 16,20, la omessa ufficiale comunicazione dello spostamento della gara sia superata dalla effettiva partecipazione della Soc. Julia Spello alla gara in questio- ne e che la Società medesima non abbia subito alcun danno in punto di equità sportiva essendo i 55 minuti di tempo intercorsi fra l’arrivo sul campo di gioco e l’inizio della partita largamente sufficienti per i giocatori per affrontare la partita senza pregiudizi di natura psico-fisica. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Julia Spello di Spello (Perugia) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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