F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO A.S.D. CITTÀ DI MEDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANTÙ S. PAOLO/CITTÀ DI MEDA DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplina- re presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04
APPELLO A.S.D. CITTÀ DI MEDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANTÙ S. PAOLO/CITTÀ DI MEDA DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplina- re presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004)
L’A.S.D. Città di Meda proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in relazione alla gara Cantù San Paolo/Città di Meda, dis- putata il 24.10.2004 per il Campionato di Eccellenza, Girone B e terminata con il risultato di 3-1.
La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta ga- ra il calciatore Carenzi Davide in posizione irregolare perché non aveva scontato due giornate di squalifica irrogategli per fatti verificatisi nel corso dell’ultima giornata di gara del Campionato Berretti 2003/2004.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del
18 del 18 novembre 2004 respingeva il reclamo, richiamandosi all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3, e, comunque, sul rilievo che detto calciatore aveva scontato la squalifica non prenden- do parte a due gare del campionato Juniores disputate il 18.9.2004 (Lora Lipomo/Cantù San Paolo) e il 25.9.2004 (Folgore Verano/Cantù San Paolo).
La Commissione Disciplinare, in sostanza, ha accolto la tesi dedotta dalla A.S. Cantù San Paolo, secondo cui le squalifiche “possono essere scontate anche in gare omogenee a quella per la quale il calciatore aveva riportato la sanzione”.
L’A.S.D. Città di Meda appella tale decisione. L’appello è fondato.
La tesi della A.S. Cantù San Paolo, sostanzialmente fatta propria dalla Commissione
Disciplinare, non è condivisa dalla C.A.F. in quanto è in contrasto con l’art. 17, comma 6,
del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale la sanzione della squalifica che non può es- sere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata o in tutto o per la parte residua nella stagione successiva e, se nella nuova stagione, il calcia- tore ha cambiato società, la squalifica “deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra nella nuova società di appartenenza”.
Il calciatore Carenzi, nato nel 1985 e non avente titolo per la stagione sportiva 2004-
2005 a partecipare al Campionato Juniores - se non come fuori quota - non prendendo par- te alle gare del Campionato Juniores, non aveva affatto scontato la squalifica irrogatagli al termine della stagione precedente 2003/2004 e avrebbe dovuto scontarla nelle prime due giornate del Campionato di Eccellenza alla quale ha preso parte l’A.S. Cantù San Paolo.
Non è in contrasto con tale conclusione il richiamo al deliberato della Corte Federale, secondo cui “la squalifica inflitta deve essere scontata nella squadra in cui milita il calcia- tore Juniores nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale ave- va riportato la sanzione”, essendo evidente che l’espressione “gare omogenee” non si at- taglia alla equiparazione fatta dalla A.S. Cantù San Paolo tra gare del Campionato Junio- res e gare del Torneo Berretti.
Il calciatore Carenzi Davide, in conclusione, era in posizione irregolare nella gara dis- putata il 24.10.2004.
L’appello va quindi accolto, e, per l’effetto, deve irrogarsi, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
La C.A.F., riscontrato il comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore Ca- renzi e dal dirigente accompagnatore della A.S.D. Cantù San Paolo nella gara del
24.10.2004, ritiene che gli stessi e la società A.S.D. Cantù San Paolo, in quanto oggetti- vamente responsabili, debbano essere deferiti e, pertanto, dispone l’invio degli atti relativi al presente reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombar- dia per i provvedimenti di competenza.
La tassa di reclamo va restituita all’appellante.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Città di Meda di Meda (Milano) infliggendo alla Società Cantù S. Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3; rimette gli atti alla Commissione Disci- plinare per i provvedimenti di competenza. Ordina la restituzione della tassa.
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