F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE IL CALCIATORE BOUDIANSKI VIKTOR (Delibera del- la Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunione dell’1.10.2004)
Durata massima di cinque stagioni sportive dei con- tratti di prestazione sportiva stipulati da tutti i calciatori professionisti (sia maggiorenni che minorenni, come Boudianski).
L’errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti è quello di non avere applicato le predette norme e di avere, invece, ritenuto applicabile l’art. 35 del Regolamento F.I.F.A., che permette (nel caso in esame) la stipulazione di contratti solo triennali.
In sostanza si è, arbitrariamente, anteposta la predetta normativa F.I.F.A. (che regola, esclusivamente; i rapporti tra i membri del relativo contratto associativo) alla legge ordina- ria n. 91 del 1981, alterando, in questo modo, la gerarchia delle fonti, che non può non avere al suo vertice la legge statuale.
Ne consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti va annullata nella parte in cui limita ad una durata triennale il tesseramento di Boudianski Viktor con la Ju- ventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001.
La relativa tassa va restituita.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino annullando la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui di- chiara valido il tesseramento del calciatore Boudianski Viktor per la durata triennale e ri- pristina l’originaria durata prevista nel contratto inter partes. Dispone la restituzione della tassa versata.
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