F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DEL CALCIATORE KONKO ABDOULAY AVVERSO LA SANZIONE DEL- L’AMMENDA DI e 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 18.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DEL CALCIATORE KONKO ABDOULAY AVVERSO LA SANZIONE DEL- L’AMMENDA DI e 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 148 del 18.11.2004) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Konko Abdoulay ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emes- so dalla Lega Nazionale Professionisti con C.U. n. 148 del 18 novembre 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il recla- mo, presentato dal F.C. Crotone, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 138 del 9 novembre 2004, inflisse la squalifica per due giornate di gara al calciatore Aboulay Konko. La medesima Commissione, oltre a rigettare il predetto reclamo, ha altre- sì irrogato al calciatore l’ulteriore sanzione di e 5.000,00 di ammenda con incameramen- to della tassa. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono esse- re impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contrad- dittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che, con l’atto di appello in esame, vengono riproposte esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Konko Abdoulay, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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