F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA 92 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI e 500,00 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA AFRAGOLA 92/SORRENTO DEL 26.5.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regiona- le Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 28.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA 92 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI e 500,00 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA AFRAGOLA 92/SORRENTO DEL 26.5.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regiona- le Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 28.10.2004) La società S.C. Afragola ’92, con preavviso telegrafico del 30.10.2004, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell’ammenda di X 500,00 per responsabi- lità oggettiva inflitta a seguito della gara Afragola ’92/Sorrento del 26.5.2004, come da de- libera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Setto- re per l’Attività Giovanile e Scolastica, provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 14 del 28 ottobre 2004. La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all’attuale reclamante che li riceveva in data 22.11.2004. A tale ricezione non faceva seguito l’invio dei motivi di reclamo. Il reclamo in oggetto è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal- la S.C. Afragola 92 di Afragola (NA) ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio del- le motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l’incamera- mento della tassa.
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