F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA POL. RIZZICONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA INFLITTA AI CALCIATORI VOMERO FRANCESCO E VOMERO GIANLUCA RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2007 E FINO AL 13.3.2005 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 56 del 30.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05
RECLAMO DELLA POL. RIZZICONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA INFLITTA AI CALCIATORI VOMERO FRANCESCO E VOMERO GIANLUCA RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2007 E FINO AL 13.3.2005 (Delibera della Com-
missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 56 del
30.11.2004)
La Polisportiva Rizziconese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 56 del 30 novembre 2004 con la quale veniva rigettato il ricorso relativo alle sanzioni della squalifi- ca inflitta ai calciatori Vomero Francesco sino al 31.12.2007 e Vomero Gianluca sino al
13.3.2005. La reclamante chiede sostanzialmente un riesame del fatto sostenendo che le modalità descritte nei referti di gara non corrispondono alla realtà.
Si tratta a parere di questa Commissione di ricorso inammissibile, in quanto, in que- sta sede, non può essere riesaminato il merito della vicenda già risolto sulla base del re- ferto arbitrale e successivi atti.
L’odierna appellante Rizziconese nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti. La Commissione d’Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l’appello proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Rizziconese di Melicucco (Reggio Calabria). Dispone l’incameramento della tassa versata.
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