F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA A.S. S. CRISTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AU- RORA MAZARA/S. CRISTINA DEL 14.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scola- stica – Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05
RECLAMO DELLA A.S. S. CRISTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AU- RORA MAZARA/S. CRISTINA DEL 14.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scola- stica - Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004)
Il Giudice Sportivo preso il Comitato Regionale Sicilia, con Com. Uff. n. 18 del 25 no- vembre 2004, disponeva ex art. 12.1 C.G.S. a carico della Società C.G. Aurora Mazara la punizione sportiva della perdita della gara Aurora/S. Cristina del 14.11.2004 non potutasi disputare per atti vandalici che, durante la notte precedente la gara, danneggiavano le por- te, le reti e le panchine: situazione che comunque non impediva la regolare disputa della gara programmata successivamente a seguito del ripristino delle strutture danneggiate.
Il Giudice Sportivo di 2° Grado (Com. Uff. n. 20 del 9 dicembre 2004) presso il Comi- tato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica accoglieva l’appello inoltrato dal C.G. Aurora Mazara avverso la delibera del Giudice di 1° Grado disponendo l’effettuazione della gara non disputata per circostanze di carattere eccezionale in giorno ed orario che il competente Comitato Regionale Sicilia determinerà e renderà noto nei modi di rito.
Ricorreva avanti a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. S. Cristina soste- nendo l’illegittimità dell’operato del Giudice Sportivo di 2° Grado che non aveva dichiara- to, come dovuto, l’inammissibilità del reclamo che avrebbe dovuto sanare una irregolarità procedurale, non possibile ex art. 32.7 e 29.9 C.G.S..
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giustamente il Giudice Sportivo di 2° Grado evidenziava come dagli atti tutti prodotti non poteva in alcun modo essere addebitato al C.G. Aurora Mazara la mancata disputa della gara in oggetto.
Infatti emerge dai documenti ufficiali che gli Organi di Polizia, intervenuti sul posto pa- recchio tempo prima dell’orario di disputa della gara in argomento, impedivano agli estra- nei qualsiasi accesso al campo per la effettuazione dei rilievi scientifici di competenza.
Inoltre, ricevuto il benestare dei suddetti Organi di Polizia, erano i Funzionari del Co- mune che si interessavano direttamente e tempestivamente per ripristinare il terreno di giuoco e le parti danneggiate in tempi quanto più possibile brevi.
I ripristini erano tuttavia ultimati solo pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro di ca- tegoria superiore Folgore Castelvetrano/Trapani previsto per le ore 14,30, comunque ini- ziato con ritardo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. S. Cri- stina di Palermo ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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