F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA S.S. ANGRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DEL- LA DISPUTA A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI e 2.500,00 A SEGUITO DEL- LA GARA NUOVO TERZIGNO/S.S. ANGRI DEL 12.12.2004 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 85 del 27.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA S.S. ANGRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DEL- LA DISPUTA A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI e 2.500,00 A SEGUITO DEL- LA GARA NUOVO TERZIGNO/S.S. ANGRI DEL 12.12.2004 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 85 del 27.12.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubbli- cata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 27 dicembre 2004, confermava alla S.S. Angri Calcio 1927 le sanzioni della squalifica del campo, con la disputa di due gare a porte chiuse e di 2.500 euro di ammenda, per il comportamento gravamente scorretto dei suoi sostenitori nel corso della gara Nuovo Terzino/Angri del 12.12.2004, in precedenza appli- cate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato. Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Alfonso To- disco, Presidente della S.S. Angri Calcio 1927, richiedendo la riduzione ad una sola gior- nata della squalifica del campo di gioco, con la revoca dell’aggravante della disputa della gara a porte chiuse e con revoca o riduzione dell’ammenda irrogata”. L’appello può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono. Va, preliminarmente, ricordato che la responsabilità della ricorrente non è in discus- sione. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione della squalifica del campo, va evidenziato che la motivazione della sentenza della Commissione Disciplinare è condivi- sibile e non inficiata dai motivi di appello. La prima contestazione circa “l’effetto immediato della sanzione della squalifica del campo di gioco, la disputa della gara a porte chiuse e l’ulteriore pena dell’ammenda di 2.500 euro”, che costituirebbero “un ingiusto ed immotivato, triplo aggravamento degli ef- fetti collaterali della sanzione” è, sostanzialmente, una doglianza immotivata. La circostanza che la violenza dei sostenitori della S.S. Angri si sia rivolta contro i propri calciatori è stata tenuta nel debito conto dai primi due giudici, ai fini della valutazio- ne dell’effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma, unitamente al fatto che è stata posta in essere una vera e propria invasione di campo, con aggressione dei pre- detti calciatori, che ha imposto la sospensione temporanea della gara. Anche del “fattivo comportamento dei dirigenti della società Angri”; “dello svolgimento della gara in campo esterno” e dei non gravi precedenti della società ricorrente la Com- missione Disciplinare ha tenuto, correttamente, conto nell’individuazione dell’esatta quan- tificazione della sanzione della squalifica del campo. Pacifica è la sussistenza dell’ipotesi ex art. 11 C.G.S., che comporta la responsabilità oggettiva della società per i fatti violenti, come quelli in esame, commessi in occasione di una gara, da uno o più dei suoi sostenitori. Ovviamente, data la gravità del predetto comportamento dei sostenitori dell’Angri, non ha rilievo, ai fini della sanzione della squalifica del campo, che “tutti i calciatori della società hanno ripreso il gioco con le stesse maglie e che nessuno degli atleti ha accusato il benché minimo fastidio fisico”. In conclusione, va considerato che la Commissione Disciplinare ha quantificato, in modo corretto, la sanzione della squalifica del campo, avendo valutato l’effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma. Può, invece, per motivi di equità, ridursi la sanzione dell’ammenda a 1.500 euro. Va, di conseguenza, restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Angri di Angri (Salerno) riduce ad X 1.500,00 la sanzione dell’ammenda già in- flitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.
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