F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA U.S. JUNIOR JESINA AVVERSO: LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE GRILLI MATTEO; LA SANZIONE DEL- L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIE- TÀ RECLAMANTE; LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 100,00 AD ESSA RECLA- MANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITA- TO REGIONALE MARCHE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLA- STICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 17.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA U.S. JUNIOR JESINA AVVERSO: LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE GRILLI MATTEO; LA SANZIONE DEL- L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIE- TÀ RECLAMANTE; LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 100,00 AD ESSA RECLA- MANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITA- TO REGIONALE MARCHE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLA- STICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 17.11.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 17 novembre 2004, applicava al calciatore Grilli Matteo, tesserato dell’U.S. Junior Je- sina, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, per essersi tesserato con l’odierna ri- corrente, nonostante il precedente tesseramento con l’A.S. Jesina Calcio a 5; la conse- guente inibizione, fino al 31.12.2004, del Presidente della società e dell’ammenda di 100 euro, sempre, alla società. Avverso alla decisione proponeva appello, Sirio Tantucci, Presidente dell’U.S. Junior Jesina. L’appello è infondato e non può essere accolto. La ricorrente non contesta, infatti, l’irregolarità del tesseramento del Grilli, limitando- si, esclusivamente, ad allegare una dichiarazione dei genitori del calciatore dalla quale si evince che gli stessi non hanno “firmato consapevolmente alcun foglio per il tesseramento definitivo alla società A.S. Jesina Calcio a 5, per il proprio figlio”, circostanza, evidente- mente, ininfluente ai fini della presente decisione. Di conseguenza, va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Junior Jesina di Jesi (Ancona) ed ordina l’annullamento della tassa versata.
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