F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MO- RENO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruz- zo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 15 del 18.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MO- RENO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruz- zo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 18.11.2004) L’A.C. Castelfrentano, in persona del Presidente Angelucci Elio, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Spor tivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 15 del 18 novembre 2004, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore Conicella Moreno. Nel reclamo stesso si chiede il riesame dei fatti in quanto l’arbitro avrebbe erronea- mente identificato il Conicella quale autore degli atti violenti nei suoi confronti. Il reclamo è palesemente inammissibile. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione evidenziano, infatti, circostanze atti- nenti al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene pro- spettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall’articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal- la A.C. Castelfranco di Castelfranco (Chieti), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina l’incameramento della tassa.
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