F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.C.D. SPORTING ALATRI AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA SPORTING ALATRI/CASTROCIELO DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.C.D. SPORTING ALATRI AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA SPORTING ALATRI/CASTROCIELO DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 44 del 2 dicembre 2004) comminava alla A.C.D. Sporting Alatri la punizione sportiva della perdi- ta della gara A.C.D. Sporting Alatri/Calcio Castrocielo del 24.10.2004 con il punteggio di 0-3 per aver utilizzato, nella suddetta gara, il calciatore Caponera Francesco in posizione irregolare; comminava poi al dirigente accompagnatore ufficiale dello Sporting Alatri, Ceci Fabio, la sanzione sportiva della inibizione sino al 31.12.2004, ed al calciatore Caponera Francesco la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.C.D. Sporting Alatri so- stenendo l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare in quanto il calcia- tore Caponera Francesco, non più juniores essendo nato il 25.9.1985, doveva scontare le quattro giornate di squalifica residue dello scorso anno non più nel Campionato Ju- niores bensì nel campionato di pertinenza della prima squadra cui era tesserato. Es- sendo il Caponera tesserato con l’A.S. Alatri, militante nel Campionato di Eccellenza, il cui campionato è iniziato il 5 settembre 2004, il Caponera, al momento del tesseramen- to con la A.C.D. Sporting Alatri avvenuto il 18.9.2004 aveva già scontato 2 (due) giorna- te di squalifica, 5 settembre 2004 (A.S. Alatri/Almas Roma) e 12 settembre 2004 (V. Ci- sterna Montello/A.S. Alatri), quando era tesserato con la A.S. Alatri; e poi scontato le successive 2 (due) giornate residue con lo A.C.D. Sporting Alatri, il 3 ottobre 2004 (Chiaiamari/A.C.D. Sporting Alatri/Boville Ernica), quando era stato trasferito alla A.C.D. Sporting Alatri. Pertanto, risultando in panchina nella gara del 17 ottobre, aveva già scontato le 4 (quattro) giornate di squalifica ed era quindi in posizione regolare il 24 ottobre 2004 al momento della gara con il Castrocielo. Controdeduceva la A.S.C. Castrocielo chiedendo la conferma della decisione della Commissione Disciplinare, ritenendo illegittima la partecipazione del calciatore Caponera Francesco alla gara in oggetto, sostenendo che, essendo questi ancora in età, come fuori- quota, per partecipare al Campionato Juniores Regionale, ancor prima di essere trasferito dalla Soc. Alatri alla Soc. Sporting Alatri, avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica nel Campionato Juniores Regionale; ma essendo intervenuto il trasferimento ad altra squadra proprio il giorno di inizio del Campionato Juniores Regionale (il 18.9.2004), e non potendo quindi scontare tale squalifica nel Campionato Juniores Regionale, avrebbe dovu- to scontare tutte le quattro giornate nel campionato di appartenenza della nuova società. L’appello è infondato e va respinto. La semplice lettura delle carte processuali e delle norme del C.G.S. evidenziano co- me errati siano le motivazioni poste a sostegno delle tesi delle parti tutte. L’art. 17.6 C.G.S. testualmente recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel- la stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella mede- sima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Orbene, dagli atti risulta che il calciatore Caponera Francesco (non più Juniores es- sendo nato in epoca antecedente il 1.1.1986) era stato trasferito dalla società Alatri alla società A.C.D. Sporting Alatri il 18.9.2004, e quindi, ai sensi dell’art. 39.5 N.O.I.F., utilizza- bile dalla nuova squadra solo dal giorno successivo, e cioè del 19.9.2004. Pertanto, ex art. 17.6 C.G.S., le residue quattro giornate di squalifica avrebbe dovuto scontarle - tutte - nel campionato di pertinenza della Prima Squadra della sua nuova so- cietà, lo Sporting Alatri: cosa questa non verificatasi, con la conseguenza che non poteva essere impiegato nella partita in oggetto del 24.10.2004. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.D. Sporting Alatri di Alatri (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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