F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DEL CALCIATORE SCAMPINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 del 3.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO DEL CALCIATORE SCAMPINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 del 3.12.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 3 dicembre 2004, rigettava il ricorso del cal- ciatore Scampini Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo che gli aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 per comportamento violento nei confronti del Direttore della gara Ardor Busto/Cerro Maggiore del 30.10.2004.
Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Scampi- ni Marco, tesserato per la società Ardor Busto, richiedendo, sostanzialmente, l’annulla- mento della decisione della Commissione Disciplinare per violazione del contraddittorio.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
La società Ardor Busto ha, infatti, ex art. 30 comma 5 C.G.S., richiesto tempestiva- mente di essere ascoltata nel giudizio davanti alla Commissione Disciplinare.
Nonostante ciò, la Commissione Disciplinare non ha proceduto alla relativa comuni- cazione di rito.
Ne consegue che la decisione della predetta Commissione deve essere annullata ex art. 33 comma 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio.
Gli atti, di conseguenza, devono essere trasmessi alla Commissione Disciplinare per quanto di sua competenza.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dal calciatore Scampini Marco, annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nale Lombardia per nuovo esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.
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