F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DEL CALCIATORE DI BENEDETTO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO DEL CALCIATORE DI BENEDETTO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 9.12.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 9 dicembre 2004 infliggeva, tra l’altro, al calciatore Di Benedetto Nico- la, tesserato per l’U.S. Casarano, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, per com- portamento gravemente scorretto nei confronti del direttore della gara Casarano/Bisceglie del 21.11.2004.
La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato riduceva la squalifica al
30.9.2005.
Avverso questa decisione il Di Benedetto proponeva appello alla C.A.F. per “eccessi- va afflittività e sproporzione della sanzione irrogata”, chiedendone la riduzione.
L’appello è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono.
La mancaanza di precedenti del Di Benedetto e una corretta valutazione del suo comportamento (da lui stesso definito “da censurare”) tenuto conto de non eccezionale gravità della violenza esercita e del fatto che la gara è proseguita regolarmente, consen- tono di ridurre la squalifica inflittagli dal 15.9.2005 al 31.5.2005.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dal calciatore Di Benedetto Nicola riducendo al 30.5.2005, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore reclamante. Dispone la restituzione della tassa versata.
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