F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO SIG. SIMEONE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA PER ANNI UNO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 26.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO SIG. SIMEONE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA PER ANNI UNO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 26.11.2004)
Il Sig. Simeone Pasquale ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 47 del 26 no- vembre 2004 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli veniva inflitta la squalifica per un anno per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S..
Sostiene il ricorrente il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, dovendosi invece ritenere competente il Comitato Ese- cutivo del Settore Tecnico, in quanto i fatti contestati (svolgimento di attività di allenatore per due Società contemporaneamente ed organizzazione di un raduno di giovani calciato-
ri senza le prescritte autorizzazioni) hanno specifica ed inconfutabile attinenza con la qualifica propria dello stesso Simeone, di tecnico iscritto nei ruoli federali.
Ritiene questa Commissione d’Appello che l’eccezione di incompetenza sollevata dal Simeone sia fondata solamente per quanto riguarda la sua attività di allenatore, asserita- mente svolta a favore di due diverse società contemporaneamente; non così, invece, per il fatto di aver organizzato, senza alcuna autorizzazione, un raduno di giovani calciatori, in palese violazione della norma di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. che impone l’osservanza assoluta di una condotta conforme ai principi sportivi di lealtà e correttezza morale e ma- teriale in ogni rapporto rientrante nella sfera di riferimento della F.I.G.C.. Mentre quindi va annullata la decisione della Commissione Disciplinare per il primo addebito, con restitu- zione degli atti alla Procura Federale, deve essere confermata la stessa decisione per l’organizzazione non autorizzata di un raduno di giovani calciatori, con riduzione peraltro della sanzione inflitta a mesi sette di inibizione.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal Si- gnor Simeone Pasquale, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania limitatamente alla affermazione di responsabilità e alla re- lativa sanzione inflittagli per attività di allenatore di due società e per l’effetto rimette gli at- ti alla Procura Federale per nuovo deferimento innanzi al competente Settore Tecnico; conferma l’impugnata decisione in ordine all’ulteriore fatto in contestazione con riduzione della sanzione a mesi sette. Dispone la restituzione della tassa versata.
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