F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBI- ZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. MARINO RAFFAELE A SEGUITO DI DEFE- RIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S. E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLA- ZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S., E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 INFLIT- TA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E DEL PRESIDEN- TE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. N. 2 E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 6.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBI- ZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. MARINO RAFFAELE A SEGUITO DI DEFE- RIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S. E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLA- ZIONE DELL’ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S., E DELL’AMMENDA DI e 140.000,00 INFLIT- TA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E DEL PRESIDEN- TE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. N. 2 E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 72 del 6.12.2004) Con atto del 7.6.2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Raffaele Marino, presidente della A.S. Calcio Po- tenza, e la stessa società per le violazioni di cui, rispettivamente, all’art. 7 commi 4 ed 8 C.G.S. ed all’art. 2 comma 4 dello stesso Codice. Li deferiva perché dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini era emerso che la società, in persona del Sig. Marino, e certo Sig. Michele De Simone, calciatore, avevano concordato (con scritture non depositate in Federazione ed in aggiunta ad un contratto ufficiale per e 7.500,00, regolarmente depositato) il compen- so di e 82.600,00 per la stagione 2004/2005 ed il compenso di e 77.450,00 per la sta- gione successiva, con questo contravvenendo alle regole del Codice in materia gestiona- le ed economica e di limite degli ingaggi. Deferimento per gli stessi fatti inoltrava alla Commissione Disciplinare anche il Presi- dente del Comitato Interregionale, per la violazione, in questo caso, dell’art. 7 commi 4 e 7 C.G.S., quanto al Sig. Marino, e dell’art. 2 comma 4 C.G.S., quanto alla società. La Commissione Disciplinare accoglieva il duplice deferimento ed irrogava al Sig. Marino l’inibizione per il periodo di anni 1 ed alla società l’ammenda di e 140.000,00 (Com. Uff. n. 3 del 9 luglio 2004). Rilevava in estrema sintesi che le dichiarazioni rese dal Sig. De Simone, le scritture private firmate dalle parti e gli assegni rilasciati al calciatore a garanzia del regolare adempimento degli accordi (scritture ed assegni acquisiti agli atti del procedimento) costi- tuivano prova “indiscutibile” dell’esistenza dell’accordo non consentito e della conseguen- te integrazione delle violazioni contestate. Irrogava, di conseguenza, le sanzioni già dette tenendo conto, quanto alla società, che l’ammontare dell’ammenda andava commisurata al sovrappiù pattuito dalle parti rispetto agli importi massimi consentiti. Avverso tale decisione proponevano appello il Sig. Marino e la società eccependo, in via preliminare, la nullità del procedimento per la mancata concessione, da parte della Commissione Disciplinare, del rinvio della seduta; rinvio richiesto per il grave impedimento fisico dello stesso Sig. Marino e per la conseguente impossibilità di presenziare alla seduta. Questa Commissione d’Appello accoglieva l’impugnazione ritenendo fondata l’ecce- zione proposta. Annullava perciò la decisione della Commissione Disciplinare e dispone- va rimettersi gli atti alla stessa Commissione per il nuovo esame di merito (Com. Uff. n. 4/C del 3 luglio 2004). All’esito del nuovo giudizio la Commissione irrogava al Sig. Marino ed alla A.S. Cal- cio Potenza le medesime sanzioni del primo giudizio, ribadendo, quanto ai motivi, gli ar- gomenti già prospettati in precedenza (Com. Uff. n. 72 del 6 dicembre 2004). Sia il Sig. Marino che la società tornavano ad impugnare la decisione della Commis- sione Disciplinare. Osservavano che il Sig. Marino era stato condannato a norma dell’art. 7 commi 4 e 7 C.G.S., laddove il deferimento era avvenuto in ordine all’art. 7 commi 4 ed 8 dello stesso Codice, e dunque che vi era stata lesione del diritto di difesa. Quanto al merito contestavano l’utilizzo ai fini della decisione di documenti non originali e “mai per- fezionati” (le scritture acquisite agli atti del procedimento); l’eccessività dell’ammenda ri- spetto a quella sollecitata dalla stessa Procura Federale in sede di giudizio (e 500,00); in ogni caso l’erronea presa in considerazione, ai fini dell’entità della sanzione, degli e 77.450,00 di cui all’accordo relativo alla stagione 2005/2006 e la disparità di trattamento rispetto a precedenti casi analoghi. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità del proce- dimento; nel merito, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, una congrua ridu- zione dell’inibizione e dell’ammenda inflitte al Sig. Marino, la prima, ed alla società, la se- conda. L’appello che questa Commissione è chiamata ad esaminare, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È circostanza di fatto assolutamente non contestabile, che emerge del resto docu- mentalmente dal deferimento del Procuratore Federale, che questi ha contestato al Sig. Marino la violazione di cui ai commi 4 ed 8 dell’art. 7 C.G.S. invece che i più confacenti commi 4 e 7 dello stesso articolo. È fuor di discussione, infatti, che nella sua qualità di Presidente della A.S. Calcio Potenza, e dunque di dirigente, il Sig. Marino avrebbe dovu- to essere incolpato in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 7 dell’articolo in esame che prendono in considerazione, per l’appunto (e tra gli altri), i dirigenti. Con tutto ciò, anche a non considerare il distinto deferimento del Presidente del Comitato Interregio- nale, avvenuto in ordine ai commi 4 e 7 dell’art. 7 C.G.S., bisogna rilevare che l’atto di incolpazione del Procuratore Federale contiene la descrizione dettagliata, chiara ed esauriente dei fatti dei quali il Sig. Marino è stato chiamato a rispondere e che per que- sta ragione lo stesso e la sua società di appartenenza sono stati posti sin da subito nelle condizioni di discolparsi nel migliore e più efficace dei modi. Prova ne è iul fatto che lo stesso Sig. Marino e la società si sono difesi in modo ampio e completo, senza che l’er- ronea contestazione della norma violata abbia loro precluso, in tutto o in parte, di artico- lare quelle difese che la conoscenza esatta e completa dei fatti addebitati ha sicuramen- te loro consentito. Non si vede, dunque, quale lesione del diritto di difesa possa essersi mai verificato, essendosi trattato nel caso in esame - anche a non accedere alla tesi del mero errore materiale - di diversa definizione giuridica del fatto; fatto del quale comun- que, e come già osservato, il Sig. Marino e la società erano perfettamente ed esaurien- temente a conoscenza. Potendosi affermare, in definitiva, che detta diversa qualificazione del fatto non ha in- ciso neppure in minima parte sulle possibilità di difesa sia del Sig. Marino che società, l’eccezione proposta va respinta. Venendo al merito, la decisione della Commissione Disciplinare si è basata in effetti non su scritture redatte in modo formale e formalmente corretto, ma su “scritture non ori- ginali e mai perfezionate”, contenenti, per di più, “evidenti cancellature e correzioni su elementi essenziali di qualsiasi atto o contratto”. Il fatto è, tuttavia, che i commi 4 e 7 del- l’art. 7 C.G.S. non prendono in esame gli illeciti in essi previsti a condizione che risultino da scritture “originali e perfezionate, non contenenti cancellature o correzioni”, ma il solo fatto che una società (e per essa i suoi dirigenti) concluda accordi o corrisponda ai suoi tesserati compensi, premi o indennità non consentiti. Ne discende che una volta rag- giunta la prova dell’avvenuta pattuizione e/o corresponsione di somme non consentite (prova cui può pervenirsi anche diversamente che per via documentale e cui può ben giungersi, come nel caso in esame, attraverso scritture “non originali e mai perfezionate” nella misura in cui offrono comunque la dimostrazione, da sole o unitamente alle altre emergenze del procedimento, che somme non consentite sono state pattuite e/o corri- sposte) correttamente può essere affermata la responsabilità del dirigente e della socie- tà, a nulla rilevando che detta prova sia stata conseguita attraverso atti “non originali”, “mai perfezionati” o contenenti “cancellature e correzioni”. E posto che nel caso del Sig. Marino e della A.S. Calcio Potenza le scritture acquisite al procedimento dimostrano, unitamente alle altre emergenze documentali ed alle dichiarazioni dello stesso Sig. Mari- no e del calciatore De Simone, per le ragioni esaurientemente esposte nella decisione della Commissione Disciplinare, che tra le parti è stato raggiunto un accordo non con- sentito e che sono stati corrisposti compensi ugualmente non consentiti, correttamente la Commissione presso il Comitato Interregionale è pervenuta alla dichiarazione di col- pevolezza dei due deferiti. In relazione all’eccessività dell’ammenda rispetto a quella sollecitata dalla stessa Procura Federale in sede di giudizio (e 500,00); il fatto che si siano presi in considerazio- ne, ai fini dell’entità della sanzione, gli e 77.450,00 relativi alla stagione 2005/2006 e la disparità di trattamento rispetto a precedenti casi analoghi, va da sé che le richieste del Procuratore Federale in sede di giudizio, sia pure autorevolissime e degne della massima considerazione (al pari delle richieste delle parti interessate), non sono vincolanti per l’or- gano giudicante, così come non lo sono i presunti altri casi analoghi. Non lo sono, né possono esserlo in alcun caso, per la necessità insita in ogni sistema di giustizia che sia l’organo giudicante ad applicare la norma (che fa stato tra le parti) al caso concreto. Non può esserlo a maggior ragione nel caso del quale si discute nel quale la misura della san- zione è stabilita in maniera inequivoca (e non derogabile) dall’art. 7 comma 4 C.G.S.: da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, e dato che l’importo pat- tuito (e parzialmente corrisposto) ammonta nel caso in esame ad e (82.600,00 + 77.450,00) 160.050,00 non può esservi dubbio che la sanzione (detratti gli e 25.822,00 che avrebbero potuto essere concordati per ciascuna delle due stagioni sportive contem- plate dagli accordi illeciti) non avrebbe potuto essere inferiore ad e 108.406,00. È ben vero che la Commissione Disciplinare ha determinato l’ammenda in e 140.000,00, ma le ragioni addotte a spiegazione del fatto di non essersi attenuta al minimo edittale appaiono a questa Commissione non solo pienamente condivisibili ma del tutto fondate, tali da es- sere integralmente confermate. A proposito dell’ammontare della sanzione merita di essere preso in esame l’argo- mento fatto valere dagli appellanti in relazione al compenso pattuito per la stagione 2005/2006; compenso che secondo la società non avrebbe dovuto esser preso in consi- derazione dal momento che “a livello dilettantistico, per quanto previsto dalle NOIF, gli ac- cordoi economici hanno riconoscimento solo di durata annuale”. È appena il caso di far presente che il comma 4 dell’art. 7 C.G.S. subordina l’irrogazione della sanzione alla pat- tuizione e/o corresponsione di compensi, premi o indennità “in violazione delle disposizio- ni federali vigenti” e non vi è dubbio che il compenso pattuito con il calciatore De Simone per la stagione 2005/2006 va ritenuto illecito per una ragione in più, e cioè, oltre che per l’ammontare, anche e per l’appunto perché non consentito dalle N.O.I.F.. Come rilevato dagli stessi appellanti sono proprio le N.O.I.F. che nel caso dei dilettanti non ammettono accordi economici di durata superiore all’anno di talché un accordo di durata maggiore non può che costituire “violazione di disposizione federale vigente”, come tale suscettibile di sanzione a norma dei commi 4 e 7 dell’art. 7 C.G.S.. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la decisione della Commissione Discipli- nare appare corretta e pienamente condivisibile. Ne consegue che l’appello proposto de- ve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va in- camerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza di Potenza e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it