F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/01/05 RECLAMO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, A SEGUITO DELLA GARA DI COPPA ITALIA SIE- NA/ROMA DEL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 214 del 20.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 21/01/05
RECLAMO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, A SEGUITO DELLA GARA DI COPPA ITALIA SIE- NA/ROMA DEL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 214 del 20.1.2005)
L’A.S. Roma ha proposto ricorso avverso il provvedimento (pubblicato sul C.U. n. 214 del 28 gennaio 2005) con cui la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo, ha inflitto alla reclamante - in relazione alla gara Siena/Roma del 13.1.2005 - a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’obbligo di svolgimento a porte chiuse di una partita, revocando, invece l’ul- teriore sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara.
La reclamante ritiene l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare illegitti- ma per violazione ed erronea applicazione delle norme sulla responsabilità oggettiva, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva oltreché per omessa e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della questione in esame.
Ritiene questa Commissione d’Appello che, pur non potendosi non condividere quanto sostenuto nell’impugnata decisione circa la gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori della società reclamante, non siano state tenute nella dovuta consi- derazione le circostanze - dettagliatamente esposte nel reclamo della A.S. Roma - che in- dubbiamente portano ad un notevole ridimensionamento della sua posizione e conse- guente attenuazione della responsabilità oggettiva circa i fatti avvenuti nel corso della ga- ra in esame.
In particolar modo la qualità di società “ospitata” della A.S. Roma che, per quel che riguarda i problemi di ordine pubblico, non poteva fare di più di quello che ha fatto, come del resto ha dimostrato di fare in occasione di ogni trasferta in cui è impegnata la squa- dra, in piena collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
La particolare situazione dello stadio senese, inoltre, ha ingigantito l’effetto dei razzi fumogeni lanciati da alcuni dei tifosi presenti, mentre non va sottovalutata l’inidoneità dei mezzi usati per lo spegnimento degli stessi.
Infine va anche tenuto conto che, al di là del periodo di sospensione del gioco come disposto dall’arbitro a suo giudizio insindacabile, non si è verificata alcuna altra conse- guenza né di danno né di pericolo per l’incolumità pubblica.
Tutto ciò porta a concludere che la sanzione possa essere contenuta nell’ambito di una sanzione pecuniaria, sia pure di non lieve entità, determinata, in concreto nella misu- ra di 50.000,00 euro.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma annullando l’impugnata delibera e infliggendo alla società la sanzione dell’ammen- da di X 50.000,00.
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