F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA S.S. INTERFRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERFRATTESE/VIRTUS BAIA DEL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 10.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA S.S. INTERFRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERFRATTESE/VIRTUS BAIA DEL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 10.12.2004) Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la S.S. Interfratte- se ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C.U. n. 51 del 10.12.2004, relativo alla delibera di revoca di precedente decisione del Giudice Sporti- vo, con conseguente disposizione della ripetizione della gara Interfrattese/Virtus Baia di 1ª Categoria. La Commissione Disciplinare, in particolare, aveva riformato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 36 del 4 novembre 2004. L’appellante ha rilevato che “la Commissione Disciplinare, senza validi motivi ed ar- gomenti, basandosi su una diversa interpretazione del supplemento del referto arbitrale ha ritenuto, pur riconoscendo all’arbitro il privilegio del suo referto, che non sussistessero le condizioni per sospendere la gara”. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, fon- dato ai sensi dell’art. 33.1 lett. c) C.G.S. per contraddittorietà della motivazione su un pun- to decisivo della controversia. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato emerge palesemente il vizio della motivazione lamentato dalla odierna ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Comissione Disciplinare così si è espressa: “quanto dedotto in reclamo dalla so- cietà Virtus Baia non è sorretto da oggettivi elementi di prova tali da poter superare il ran- go privilegiato riservato al referto arbitrale e, pertanto, non può essere utilizzato da que- sta Commissione. Inoltre, questa Commissione non può mancare di evidenziare le disso- nanze tra il referto arbitrale ed il supplemento redatto in epoca successiva. Infatti, nel re- ferto risultano annotati un comportamento ‘normale’ del pubblico, la presenza di una pat- tuglia di P.S., considerata evidentemente sufficiente, e sono rilevati eventi non significtivi, in relazione ad uno stato di pericolo, che possa aver indotto l’arbitro, in una sua valutazio- ne soggettiva, a sospendere anticipatamente la gara, questi elementi inducono, oggetti- vamente, a revocare in legittimo dubbio il senso autentico della rappresentazione arbitra- le, dedotta nel supplemento del referto. P.Q.M...”. L’art. 31/a/1 C.G.S., statuisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La Commissione Disciplinare, pur dimostrando perfetta conoscenza della norma in esame, si è palesemente contraddetta, non applicandola correttamente, affermando, co- me sopra esposto, che: “...questa Commissione non può mancare di evidenziare le disso- nanze tra il referto arbitrale ed il supplemento redatto in epoca successiva”. In relazione al punto specifico della decisione ove si palesa contraddittorietà della motivazione, deve rilevarsi che nel caso in esame il vizio dedotto sussiste, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare non ha fornito ampia ed esaustiva contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con poco at- tenta ed incoerente applicazione del disposto di cui all’art. 31/a/1 di cui sopra, ha revoca- to la decisione del Giudice Sportivo. Commissione Disciplinare, con le argomentazioni già richiamate, ha, infatti, stabilito che “...nel referto risultano annotati un comportamento ‘normale’ del pubblico, la presenza di una pattuglia di P.S., considerata evidentemente sufficiente, e sono rilevati eventi non significativi, in relazione ad uno stato di pericolo, che possa aver indotto l’arbitro, in una sua valutazione soggettiva, a sospendere anticipatamente la gara. Questi elementi indu- cono, oggettivamente, a revocare in legittimo dubbio il senso autentico della rappresenta- zione arbitrale, dedotta nel supplemento del referto”. Orbene, il giudice di secondo grado è incorso in un chiaro travisamento del fatto (che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), poiché ha censurato il referto arbitrale nella parte in cui risultano annotati un normale comportamento del pubblico e la presenza della forza pubblica, ritenuti sufficienti a garantire il corretto svolgimento della gara, a fron- te di un supplemento del medesimo referto (dal quale apoditticamente ed immotivata- mente la Commissione Disciplinare ha evinto “dissonanze” per vero insussistenti) ove, in particolare, sono state descritte gravi condotte poste in essere da dirigenti, tecnico ed at- leti della Virtus Baia, società ospitata. La Commissione Disciplinare, infatti, ha omesso di considerare che la gara in que- stione venne disputata a Frattamaggiore, quindi in casa dell’Interfrattese, e dunque che - anche in considerazione del successo conseguito sul campo della società ospitante - non v’era ragione alcuna perché il comportamento del pubblico si discostasse dalla normalità né perché, per altrettanto ovvie considerazioni, si rendesse necessario uno specifico in- tervento delle forze dell’ordine presenti, così come oggettivamente riferito dal direttore di gara nel suo referto. Le condotte poste in essere dai tesserati della Virtus Baia, sia durante che dopo la conclusione della gara, vennero compiutamente valutate dal Giudice Sportivo; la motiva- zione della decisione della Commissione Disciplinare non è, per quanto evidenziato, esaustiva ed indi non è idonea a far ritenere errato quanto correttamente deliberato dal primo Giudice. L’odierno appello, pertanto, deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo della S.S. Interfrattese di Frattamaggio- re (Napoli) e per l’effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristinan- do la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva alla società Virtus Baia la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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