F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.C. CODOGNO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANTIGLIATE/CODOGNO 1908 DEL 28.11.2004 E LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI X 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.C. CODOGNO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANTIGLIATE/CODOGNO 1908 DEL 28.11.2004 E LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI X 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva il reclamo proposto dalla società Pantigliate avverso decisioni merito gara Pantigliate/Codo- gno del 28.11.2004 per aver la società Codogno schierato il calciatore Luca Comandù in posizione irregolare, comminando alla società Codogno la punizione sportiva della perdi- ta della gara per 0-3, l’ammenda di Euro 130,00; squalificava poi il calciatore Luca Co- mandù per una ulteriore gara ed inibiva a tutto il 25.12.2004 il dirigente accompagnatore Rossi Francesco dell’A.C. Codogno (C.U. n. 25 del 23 dicembre 2004). Ricorreva alla Commissione d’Appello Federale l’A.C. Codogno sostenendo l’illegitti- mità della decisione della Commissione Disciplinare, avendo l’U.S. Pantigliate inviato il re- clamo oltre il settimo giorno dalla disputa della gara. L’appello è fondato e va accolto. L’art. 42.3 C.G.S. recita: “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano pre- so parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposto al- la Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nel termini di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nel- le gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara”. Come peraltro ammesso dalla stessa società Pantigliate, che sottolineava comunque l’antisportività della A.C. Codogno nello schierare un calciatore squalificato, risulta dagli atti come il reclamo sia stato inviato il 10.12.2004, ben oltre quindi il settimo giorno dalla gara disputatasi il 28.11.2004. Ne consegue l’accoglimento del reclamo presentato dall’A.C. Codogno 1908 con an- nullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dall’A.C. Codogno 1908 an- nullando l’impugnata delibera per tardività del reclamo della società Pantigliate proposto alla Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato conseguito sul campo per 0-1. Dis- pone la restituzione della tassa versata.
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