F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.S. SCUOLA CALCIO MOSAICI 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSAICI 2001/STUDENTESCA ARMERINA DEL 4.11.2004, LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA, L’AMMENDA DI X 150,00 E L’I- NIBIZIONE FINO AL 2.1.2005 INFLITTA AL SIG. MONASTRA DOMENICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05
RECLAMO DELLA A.S. SCUOLA CALCIO MOSAICI 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSAICI 2001/STUDENTESCA ARMERINA DEL 4.11.2004, LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA, L’AMMENDA DI X 150,00 E L’I- NIBIZIONE FINO AL 2.1.2005 INFLITTA AL SIG. MONASTRA DOMENICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)
Con reclamo del 10.11.2004 l’Associazione Studentesca Armerina ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica eccependo, in relazione alla gara Mosaici 2001/Studentesca Armerina del 4.11.2004, la posizione irregolare del calciatore Calogero Romano, schierato dalla Mosaici 2001 nonostante risultasse tesserato per altra società (A.G. Roncalli).
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 2 dicembre 2004, l’adito Giudice Sporti- vo, accertato come effettivamente il calciatore in questione risultasse tesserato, ancora alla data del 25.11.2004, per la suddetta società A.G. Roncalli, con scadenza del vincolo nell’anno 2005, ha inflitto a carico della società Mosaici 2001 la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3, oltre alle sanzioni della penalizza- zioni di un punto in classifica e dell’ammenda di X 150,00, nonché, a carico del Dirigente Accompagnatore Sig. Domenico Monastra, quella dell’inibizione sino al 2.1.2005.
Avverso tale provvedimento, con atto del 9.12.2004 ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la società Mosaici 2001, rilevando di aver reputato, in buona fede, il calciatore Romano libero da vincoli, in quanto la società per la quale era tesserato non ri- sultava iscritta per la stagione sportiva 2004/2005 ad alcun campionato federale. Da ciò la reclamante aveva tratto l’erronea convinzione dello svincolo automatico del calciatore medesimo, stante a suo dire l’ambiguità della norma di cui all’art. 110 N.O.I.F..
Conclude la reclamante chiedendo l’annullamento della delibera impugnata ovvero, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni inflitte.
Reputa la C.A.F. che la proposta domanda di integrale annullamento della delibera impugnata non possa trovare accoglimento.
La niorma di cui all’art. 110 N.O.I.F., infatti, è del tutto chiara nel disporre che dello svincolo automatico dei calciatori per inattività della società di appartenenza, che pur opera automaticamente, deve comunque darsi atto nei comunicati ufficiali del Comitato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, cui afferisce la società. Una tale pubblica- zione, nella fattispecie, non risulta avvenuta. Da ciò consegue la posizione di tesseramen- to irregolare del calciatore Romano in relazione alla gara de qua.
Pur tuttavia, rileva questa Commissione come dalla suddetta irregolarità debba di- scendere, ex art. 12, comma 5, C.G.S., a carico della società Mosaici 2001, la sola puni- zione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, non prevedendo la citata norma l’applicazione di alcuna ulteriore sanzione per l’ipotesi di partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo per parteciparvi, a differenza di quanto avviene, ad
esempio, per le fattispecie indicate dall’art. 12, comma 1, C.G.S., per le quali è fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Può dunque trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dalla re- clamante, con conseguente annullamento delle sanzioni - ulteriori rispetto a quella della
perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Scuola Calcio Mosaici 2001 di Piazza Armerina (Enna), annulla le sanzioni della penaliz- zazione di un punto in classifica, dell’ammenda di X 150,00 e dell’inibizione inflitta al Sig. Monastra Domenico; conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3. Dispone la re- stituzione della tassa versata.
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