F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.S.D. GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLO GIU- SEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 34 del 25.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.S.D. GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLO GIU- SEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 25.11.2004) L’A.S.D. Giardini Naxos ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 34 del 24 novem- bre 2004, con la quale è stata comminata la squalifica fino al 31.12.2008 al calciatore Ma- rinello Giuseppe in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Giardini Naxos/Giovanni Zafferana del 10.11.2004 del Campionato di 1ª Categoria. Eccepisce la ricorrente la violazione delle norme sul contraddittorio (art. 32 comma 6 C.G.S.) in quanto, avendo fatta espressa richiesta di audizione dell’incolpato e dei diri- genti presenti sul terreno di giuoco, non avevano ricevuto la dovuta convocazione da par- te della Commissione Disciplinare. L’eccezione appare fondata con conseguente dichiarazione di nullità dell’appellata deci- sione e con esonero dell’ulteriore esame dei motivi di merito. Dispone infatti l’art. 33 C.G.S., al terzo comma, che le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita ri- chiesta con il reclamo, così come risulta essere stato fatto dalla società ricorrente. A norma dei successivi commi dello stesso articolo, la decisione della Commissione Disciplinare va quindi annullata con restituzione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio di merito. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. Giardini Naxos, di Giardini Naxos (Messina), annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio di merito. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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