F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA POL. ROSETANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN COR- SO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA ROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13 DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA POL. ROSETANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN COR- SO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA ROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13 DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004) Con atto del 13.12.2004, la Polisportiva Rosetana Calcio srl proponeva reclamo av- verso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Se- rie C con cui era stata comminata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifi- ca da scontarsi nel campionato in corso, in ragione della mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta relativamente ai contratti dei calciatori Aiardi e Gagliarducci, che sforavano il budget tipo di cui al C.U. n. 180 del 2004. Le motivazioni addotte a sostegno del ricorso appaiono elusive della ratio sottesa al- la norma incriminatrice; infatti, a prescindere da ogni e qualsiasi ragione di contenzioso tra Società e calciatori, la norma richiede che entro termini perentori, ove il contratto sfori il budget tipo, deve essere prestate la garanzia prevista e ciò a tutela del singolo contratto e segnatamente dell’adempimento compiuto dello stesso. Argomentando in senso anche parzialmente diverso, la sanzione prevista perdereb- be di tempestività, sarebbe legata a fattori futuri ed incerti, e risulterebbe inevitabilmente eludibile anche tramite atteggiamenti compiacenti che finirebbero per svuotare la norma della sua carica di dissuasione. Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Rose- tana Calcio di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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