F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SAN FOCÀ ’97/S. AGATA LI BATTIATI DEL 28.11.2004 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE DEL SIG. GULLOTTO SALVATORE FINO AL 31.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 7.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SAN FOCÀ ’97/S. AGATA LI BATTIATI DEL 28.11.2004 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE DEL SIG. GULLOTTO SALVATORE FINO AL 31.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 7.1.2005) Con reclamo del 3.12.2004 la A.S.D. Atletico San Focà ’97 ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia contestando, in relazione alla gara disputa- ta in data 28.11.2004 con la S.S.D. S. Agata Li Battiati, la regolarità della posizione del cal- ciatore Alessandro Privitera, in quanto iscritto in distinta, pur in mancanza dell’autorizzazio- ne prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F. per i calciatori giovani maggiori di anni quindici. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 5 gennaio 2005 l’adita Commissione Disci- plinare ha accolto il proposto reclamo, infliggendo alla S.S.D. S. Agata Li Battiati la puni- zione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la sanzione dell’ammenda di X 130,00, oltre alla sanzione dell’inibizione a tutto il 31.1.2005 a carico del Dirigente della società, Sig. Salvatore Gullotta. Con atto del 12.1.2005 la S.S.D. S. Agata Li Battiati ha appellato tale decisione, chie- dendone l’annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sottolineando co- me il calciatore Privitera, pur inserito in distinta, non fosse poi stato effettivamente utiliz- zato nella gara de qua, così come risultante dagli atti ufficiali di gara. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato. Risulta infatti con tutta evidenza dai suddetti atti di gara che il calciatore Privitera, in- serito nella distinta della S.S.D. S. Agata Li B attiati con il n. 16, non ha effettivamente preso parte alla gara, con la conseguenza che deve trovare applicazione nella fattispecie la previsione dell’art. 12, comma 5, C.G.S., secondo cui la posizione irregolare dei calcia- tori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applica- zione della sanzione della perdita della gara solo nel caso in cui gli stessi vengano effetti- vamente utilizzati nella gara stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S.D. S. Agata Li Battiati di S. Agata Li Battiati (Catania), annulla ‘limpugnata delibera ripri- stinando il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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