F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004) La Società A.C. Montecassiano ha proposto appello avverso la decisione della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul C.U. n. 51 del 25 novembre 2004, che respingeva il reclamo della predetta società avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara Montecassiano/Agugliano del 25.9.2004, confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della A.C. Montecassiano, per insussistenza dell’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 55, 1° comma, N.O.I.F.. La gara in questione non era stata disputata perché l’arbitro, giunto al campo di giuo- co, aveva trovato lo stesso chiuso a chiave. Le Società Montecassiano e Agugliano Polve- rigi avevano consegnato gli elenchi dei calciatori insieme ad una dichiarazione scritta in cui indicavano che il campo di giuoco era chiuso. Il direttore di gara, dopo aver provvedu- to al riconoscimento, aveva atteso i 45 minuti previsti dal regolamento ed aveva quindi mandato le squadre a casa abbandonando il luogo. Nel gravame, l’appellante sostiene di non avere alcuna responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara in esame, adducendo come causa di forza maggiore l’impre- vedibile condotta dalla Società Samb Montecassiano, gestore degli impianti sportivi del Comune, che avrebbe fatto trovare chiuso il campo di giuoco per pretesa incompatibilità con la disputa di gare delle proprie squadre giovanili. Sostiene inoltre la ricorrente di es- sersi adoperata, per quanto possibile, nella ricerca di una soluzione alternativa che con- sentisse la disputa della gara in altra sede. La C.A.F. rileva preliminarmente che, nell’ipotesi di forza maggiore, l’art. 55 n. 2 N.O.I.F. dispone che le decisioni vengono adottate in prima istanza dai Giudice Sportivi e, in seconda ed ultima istanza, dalle Commissioni Disciplinari. Resta quindi esclusa, per esplicita disposizione regolamentare, la possibilità di appello dinanzi alla C.A.F.. Conse- guentemente il ricorso dell’A.C. Montecassiano deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla A.C. Montecassiano di Montecassiano (Macerata) ai sensi dell’art. 55 comma 2 N.O.I.F.. Ordina l’incameramento della tassa.
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