F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA POL. SORGENTI LABRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA ANTIGNANO/SORGENTI LABRONE DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05
RECLAMO DELLA POL. SORGENTI LABRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA ANTIGNANO/SORGENTI LABRONE DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Sorgenti Labrone in relazione alla presunta irregolarità della gara Antigna- no/Sorgenti Labrone del 24.10.2004; irregolarità già esclusa dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 12 novembre 2004.
Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato da Giudice Sportivo, che nell’operare le sostituzioni la soc. Antignano non aveva disatteso l’obbligo di impiega- re per l’intera durata dell’incontro almeno tre calciatori appartenenti a fasce prestabilite di età e dunque che l’incontro stesso era stato del tutto regolare: come emergeva dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento di rapporto chiesto (e dato) dall’arbitro dell’incontro.
Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Sorgenti Labrone che, riba- dendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava la regolarità delle sostituzioni da parte della soc. Antignano Calcio. Chiedeva, pertanto, che “venisse fatta giustizia”, come dire l’annullamento della decisione impugna- ta e l’irrogazione alla soc. Antignano della originariamente richiesta sanzione sportiva del- la perdita della gara.
L’appello della Polisportiva Sorgenti Labrone non è ammissibile.
Ai sensi dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita
“come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”; materie, queste ultime, fra le quali non rientra il controllo sui calciatori realmente impiegati nel corso di una gara da una delle squadre e la conseguente eventuale inosser- vanza da parte di questa dell’obbligo di impiegare per l’intera durata di un incontro alme- no tre calciatori appartenenti a fasce prestabilite di età.
Nel caso in esame la società appellante non ha svolto motivi relativi alla competen- za, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria moti- vazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la presunta violazione da parte della soc. Antignano Calcio dell’obbligo prima ricordato per avere sostituito un calciatore con altro asseritamente diverso da quello indicato dall’arbitro nel referto di gara. Ne con- segue che, in difetto delle ipotersi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto ammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere inca- merata (art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal- la Pol. Sorgenti Labrone di Livorno ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. ed ordina l’inca- meramento della tassa reclamo.
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