F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA POL. CALCIO NUGHEDU AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA NUGHEDU/ARDARA DEL 21.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 24 del 23.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05
RECLAMO DELLA POL. CALCIO NUGHEDU AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA NUGHEDU/ARDARA DEL 21.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 23.12.2004)
Con atto del 29.12.2004, la Polisportiva Calcio Nughedu San Nicolò proponeva re- clamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al C.U. n. 24 del 23.12.2004 e relativo alla gara Nughedu San Nicolò Ar- dara del 21.11.2004.
Sostanzialmente, data la propria versione dei fatti avvenuti in quell’occasione, la So- cietà lamenta contraddittorietà tra il referto arbitrale e le dichiarazioni rese di fronte alla Commissione Disciplinare dall’arbitro.
L’assunto è infondato. Il direttore di gara non si è mai contraddetto, ma ha ampliato la risposta, aggiungendo particolari comunque ininfluenti in ordine alla corrispondenza tra le dichiarazioni ed il referto e comunque inutili a sostenere la tesi della reclamante.
Il ricorso deve essere pertanto respinto: consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Calcio
Nughedu S. Nicolò (Sassari) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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