F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI MAT- TEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI MAT- TEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004) Con ricorso ritualmente presentato la Valdelsa Football Colligiana srl ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 25 del 23 dicembre 2004) che, con- fermando quanto deciso dal Giudice Sportivo, ha squalificato fino al 28.3.2005 il calciato- re Beltrami Matteo. La Commissione Disciplinare ha infatti ritenuto che nel corso della gara Colligiana/Pro Follonica del 28.12.2004 il Beltrami, espulso dal campo di gioco, avrebbe profferito una fra- se irriguardosa nei confronti del direttore di gara (che aveva assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite) e lo avrebbe “spinto mettendogli le mani sul petto senza però procu- rargli alcuna conseguenza”. A sostegno del gravame la società ricorrente sostanzialmente assume che la Com- missione Disciplinare non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il supplemen- to di rapporto redatto dal direttore di gara nel quale viene data una versione dei fatti cer- tamente diversa da quella originariamente riportata nel referto arbitrale e che avrebbe do- vuto indurre ad una più mite e benevola valutazione del comportamento del Beltrami. Il ricorso è fondato. Il Giudice di secondo grado, infatti, nella decisione impugnata non ha assolutamente considerato che il direttore di gara nel supplemento di rapporto, pur confermando l’e- spressione irriguardosa a lui rivolta, ha precisato di essere stato nella circostanza soltan- to trattenuto per la maglietta, ridimensionando evidentemente in tal modo il fatto addebita- to al calciatore. Valutato, pertanto, il comportamento del Beltrami come sopra definitivamente accer- tato, questa Commissione d’Appello Federale ritiene di dovere conseguentemente ridurre fino al 15.2.2005 la sanzione sportiva originariamente inflitta al Beltrami disponendo la re- stituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proosto dalla Valdelsa Foot- ball Colligiana di Colle di Val d’Elsa (Siena) riducendo al 15.2.2005 la sanzione della squa- lifica già inflitta al calciatore Beltrami Matteo e dispone la restituzione della tassa versata.
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