F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELL’A.S. CIPRIANOCATRON AVVERSO LA DECLARATORIA DI AN- NULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARCHIALI THOMAS IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 18.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELL’A.S. CIPRIANOCATRON AVVERSO LA DECLARATORIA DI AN- NULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARCHIALI THOMAS IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 18.11.2004) Con atto del 20.9.2004 la Sig.ra Sabine Stein ha adito la Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento del tesseramento del proprio figlio minore Marchioli Thomas in favore della società Ciprianocatron, sostenendo di non aver mai apposto la propria sotto- scrizione in calce alla richiesta di tesseramento del 7.9.2002. L’adita Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 11/D del 18.11.2004, accer- tata l’apocrifia della suddetta firma, perché palesemente difforme da quella autenticata da P.U. apposta dalla reclamante in calce al reclamo, ha dichiarato la nullità del summenzio- nato tesseramento. Avverso tale delibera ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la società Cipriano- catron, con atto del 27.12.2004, che tuttavia non risulta formalmente inviato anche alla controparte, originaria reclamante, Sig.ra Sabine Stein, come invece previsto dall’art. 29, comma 5, C.G.S.. Il reclamo, pertanto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 29, comma 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proosto dal- l’A.S. Ciprianocatron di S. Cipriano di Roncade (Treviso) ai sensi degli artt. 29 commi 5 e 9 e 33 comma 2 C.G.S. ed ordina l’incameramento della tassa.
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