F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA A.C. LUIGI PIRANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA OMEGA/PIRANDELLO DEL 7.11.2004 E AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PE- NALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN COR- SO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. IMPELLIZZERI FA- BRIZIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 31/01/05 RECLAMO DELLA A.C. LUIGI PIRANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA OMEGA/PIRANDELLO DEL 7.11.2004 E AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PE- NALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN COR- SO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. IMPELLIZZERI FA- BRIZIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004) In seguito alla disputa della gara Omega/Luigi Pirandello del 7.11.2004, il Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovani- le e Scolastica, rilevato dal referto di gara che al 5° del secondo tempo l’assistente di par- te della A.C. Luigi Pirandello, Impellizzeri Fabrizio, era stato allontanato dal campo per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro ed era stato sostituito dal massag- giatore Manitta Salvatore il quale, in base ad accertamenti svolti dall’organo giudicante, non risultava tesserato per l’A.C. Luigi Pirandello e non aveva quindi titolo a prendere par- te alla gara, sanzionava la società con la punizione sportiva della perdita della gara per 0- 3 e con la penalizzazione di un punto in classifica ed il dirigente accompagnatore Impel- lizzeri Fabrizio con l’inibizione a tutto il 31.12.2004. Su reclamo della società interessata, il Giudice Sportivo di 2° Grado confermava, con delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 2 dicembre 2004, le sanzioni impugnate. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.C. Luigi Pirandello adducendo i se- guenti motivi: a) illegittimità della delibera adottata dal Giudice Sportivo di 1° grado poiché ai sensi del- l’art. 42 n. 3 C.G.S. le decisioni sui casi di irregolare partecipazione ad una gara di calcia- tori o assistenti di parte spettano alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. A tale proposito la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, la dis- posizione dell’art. 24 n. 8 C.G.S. attribuisce la competenza per tale materia al Giudice Sportivo solo con riferimento ai campionati nazionali delle Leghe e del Settore Giovanile, ferma restando l’eccezione di cui all’art. 42 n. 3; b) illegittimità della decisione per violazione dell’art. 40 comma 1 C.G.S. che dispone che in primo grado il Giudice Sportivo adotti le proprie decisioni sui documenti ufficiali di gara e solo su questi, mentre nel caso in esame il primo giudice ha deliberato in base a propri accertamenti d’ufficio e non sui documenti ufficiali, dai quali non risultava la posizione ir- regolare del Manitta; c) erronea irrogazione di 1 punto di penalizzazione in classifica, dovendosi applicare l’art. 12 comma 5 C.G.S. che, per la posizione irregolare di calciatori o assistenti, prevede esclusivamente la punizione sportiva della perdita della gara, mentre la penalizzazione di punti in classifica è comminata per altre fattispecie dall’art. 12 n. 4 C.G.S.. Sul punto l’ap- pellante sostiene che il primo giudice avrebbe fatto indebito riferimento all’art. 13 C.G.S. che prevede genericamente le “sanzioni a carico delle Società”. Infatti, la determinazione della sanzione da infliggere per la specifica infrazione (posizione irregolare di calciatori o assistenti) escluderebbe l’applicazione del potere discrezionale del giudicante nella scelta della sanzione tra quelle elencate all’art. 13; d) assenza di motivazione per mancata indicazione della norma violata con riferimento al- l’inibizione sino al 31/12/2004 del dirigente accompagnatore Impellizzeri Fabrizio; e) nel merito, mancato esercizio delle funzioni di assistente da parte del Sig. Manitta Sal- vatore. Si chiede pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati. La C.A.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento soltanto con riferimento all’irrogazione alla ricorrente della sanzione di un punto in classifica. Non possono sussistere dubbi in ordine alla legittimità della decisione impugnata (motivi di appello a) e b)). I procedimenti in prima istanza sulla posizione irregolare di calciatori o assistenti di parte possono essere instaurati d’ufficio oppure su reclamo degli aventi diritto: nel primo caso, la competenza a decidere appartiene al Giudice Sportivo, come disposto dall’art. 24 n. 8 C.G.S.; per i reclami degli aventi diritto, invece, l’art. 42 n. 3 prevede che gli stessi vengano proposti alla Commissione Disciplinare, ovvero al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso in esame, il Giudice Sportivo ha proceduto d’ufficio ai sensi dell’art. 24 n. 8, svolgendo accertamenti sulla regolarità della posizione del Manitta in virtù dei poteri attri- buitigli dall’art. 24 n. 2 C.G.S.. In ordine alla sanzione applicata va invece rilevato che il legislatore federale, quando ha voluto prevedere l’applicazione della penalizzazione in classifica, lo ha detto espressa- mente (si veda ad esempio l’art. 12 n. 3 C.G.S., che prevede appunto la sanzione della perdita della gara congiuntamente alla penalizzazione di un punto in classifica, in caso di violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti). Per l’utilizzazione quali assistenti dell’arbitro di soggetti che non abbiano titolo è invece prevista in modo specifico la punizione sportiva della perdita della gara, ma non la sanzione accessoria della penalizzazione in classifica. Tale sanzione deve quindi essere revocata, apparendo privo di fondamento il richiamo fatto nella decisione impugnata alla disposizione dell’art. 13 C.G.S. che elenca le sanzioni applicabili a carico delle Società che si rendano responsabili di violazioni per le quali non sia prevista dalle norme federali una sanzione specifica. Non si può inoltre sottacere che il potere degli organi disciplinari di applicare le sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S. non è dis- crezionale, come affermato dal primo giudice, ma deve essere in ogni caso giustificato e motivato. Nel caso in esame, è stata inflitta alla Società ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, in aggiunta alla sanzione edittale, senza alcuna motivazione. È infondato il motivo di appello concernente la sanzione inflitta all’Impellizzeri. Que- st’ultimo è stato inibito per aver tenuto comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbi- tro e tale motivazione, espressamente riportata nella decisione del Giudice Sportivo di 1° grado, è più che sufficiente a giustificare l’irrogazione della sanzione, non essendovi alcu- na necessità di indicare la specifica norma violata. Infine, l’affermazione che il Sig. Manitta Salvatore “non ha svolto neanche per un istan- te le funzioni di assistente di parte” è categoricamente smentita dalle risultanze del referto arbitrale, secondo cui il Manitta prese il posto dell’assistente di parte Impellizzeri Fabrizio dal momento in cui questi venne allontanato dal direttore di gara al 5° del secondo tempo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra propo- sto dalla A.C. Luigi Pirandello di Catania, revoca la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso, confermando nel resto. Dispone la restituzio- ne della tassa versata.
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