F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 27.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE DI GIOIA LUIGI E PER N. 2 GIORNATE AL CALCIATORE DYRMISHI NEKI (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05
RECLAMO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 27.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE DI GIOIA LUIGI E PER N. 2
GIORNATE AL CALCIATORE DYRMISHI NEKI (Delibera della Commissione Discipli- nare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del 10.12.2005)
La società Valdichiana Calcio ha presentato reclamo a questa Commissione d’Ap- pello Federale avverso le sanzioni della squalifica fino al 27.4.2005 inflitta al calciatore Di Gioia Luigi e per n. 2 giornate al calciatore Dyrmishi Neki a seguito dei fatti avvenuti nella gara Monteriggioni/Valdichiana Calcio del 23.10.2004, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del
10 dicembre 2004, confermando la delibera del Giudice Sportivo, dopo aver sentito l’ar- bitro della gara che ha confermato integralmente quanto riportato nella documentazio- ne ufficiale.
Il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto la società reclamante ripropone solo motivi di merito e la Commissione d’Appello ai sensi del sud- detto art. 33 C.G.S. non può deliberare come Giudice di 3° grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla società Valdichiana Calcio di Montepulciano Stazione (Siena) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina l’incameramento della tassa.
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