F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA POL. GROTTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MON- TICELLI/GROTTESE DEL 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 9.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA POL. GROTTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MON- TICELLI/GROTTESE DEL 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 9.12.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 9 dicembre 2004, respingeva il reclamo del- la Polisportiva Grottese avverso l’esito della gara G.S. Monticelli/Polisportiva Grottese del 13.11.2004, proposto per la posizione asseritamene irregolare del calciatore Luzi Valerio. La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione sulla base delle risul- tanze degli accertamenti esperiti presso la Commissione Tesseramenti, dai quali è risulta- to che il calciatore Luzi Valerio è tesserato per la G.S. Monticelli dal 12.11.2004 (giorno antecedente la predetta gara). Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. Mario Bracalente, Presidente della Polisportiva Grottese, sostenendo, con una serie di motivi in fatto, la non regolarità del tesseramento del calciatore Luzi Valerio e di conseguenza, richiedendo la vittoria della predetta gara a tavolino per 0-3, ex art. 12 commi 1 e 5 del Codice di Giusti- zia Sportiva. L’appello è infondato e non può essere accolto. Nei motivi di appello la Polisportiva Grottese sostiene che la Commissione Discipli- nare non ha effettuato attività istruttorie prima di pervenire al giudizio di regolarità del tes- seramento del calciatore Luzi. Il rilievo non merita accoglimento in quanto la Commissione Disciplinare ha, corretta- mente, investito dell’incombente la Commissione Tesseramenti, che ha, come detto, espresso il predetto giudizio di regolarità del tesseramento in esame. Non vi sono motivi per ritenere che la Commissione Tesseramenti possa essere in- corsa in errori, come sostenuto dall’appellante. Ne consegue che il tesseramento del Luzi deve essere considerato regolare e, di con- seguenza, che l’appello deve essere respinto, con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Grotte- se di Grottazzolina (Ascoli Piceno) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it