F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DEL C.S. LOCATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FI- NO AL 14.11.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ZANAGA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 20.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05
RECLAMO DEL C.S. LOCATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FI- NO AL 14.11.2006 INFLITTA AL CALCIATORE ZANAGA MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 20.1.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 20 gennaio 2005, riduceva al calciatore Za- naga Marco la precedente sanzione della squalifica, inflittagli dal Giudice Sportivo per avere colpito il Direttore della gara Lorenteggio/Locate con una testata al mento, dal
14.11.2007 al 14.11.2006.
Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Lenzi Walter, Presidente del C.S. Locate, richiedendo “l’annullamento” della squalifica e in subordine la sua riduzione.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Il Direttore di gara, sentito dalla Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere stato colpito al mento con una testata dallo Zanaga, dopo la sua espulsione, specificando che il gesto è stato soprattutto una manifestazione di esagerata protesta e senza particolare violenza.
In seguito a ciò la Commissione Disciplinare è pervenuta alla predetta riduzione della squalifica.
Il gesto dello Zanaga, anche ridimensionato, come fatto in secondo grado, resta di no- tevole gravità e contrario ai basilari principi di etica sportiva, tenuto anche conto che si trat- ta di una testata al mento dell’arbitro, che avrebbe potuto avere più gravi conseguenze.
In questo chiaro contesto probatorio nessun rilievo possono avere le dichiarazioni di De Vito Sergio, dirigente della Lorenteggio che ha parlato di un momento agonisticamen- te confuso.
Segue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal C.S. Locate di
Locate di Triulzi (Milano) ed ordina l’incameramento della tassa versata).
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