F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA U.S. ERCHIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MASI ELVIO (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA U.S. ERCHIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MASI ELVIO (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005) L’U.S. Erchie ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplina- re presso il Comitato Regionale Puglia con la quale veniva respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Masi El- vio (come da C.U. n. 24 del 16 dicembre 2004). Quest’ultimo, infatti, già sanzionato con squalifica fino al 30.6.2005 in quanto, rivestendo la qualifica di capitano, non aveva prov- veduto ad identificare il calciatore della sua squadra resosi responsabile di atti di violenza nei confronti dell’arbitro (art. 2 comma 2 C.G.S.), si era poi visto aumentare la squalifica fino al 31.12.2005 a seguito della segnalazione, quale autore del fatto, del calciatore Car- rozo Cosimo, segnalazione ritenuta non veritiera del Giudice Sportivo con conseguente aggravamento della sanzione per violazione dell’art. 1 C.G.S.. Nell’atto di appello la U.S. Erchie eccepisce la violazione degli artt. 31 e 30 2° com- ma C.G.S. in quanto gli atti conterrebbero numerose ed insanabili contraddizioni che fa- rebbero venir meno tale privilegio. A parere di questa Commissione l’appello può essere accolto solo per quel che ri- guarda la richiesta di annullamento dell’aggravamento di sanzione inflitta al Masi, doven- dosi ritenere che il suo comportamento successivo alla gara ed in particolare quanto di- chiarato con la lettera inviata al Giudice Sportivo il 26.11.2004, non integri violazione del- la norma di cui all’art. 1 C.G.S. non trattandosi di comportamento sleale ed antisportivo. Va ripristinata pertanto la sanzione originariamente inflitta dal Giudice Sportivo vale a dire che la squalifica fino al 30.6.2005, mentre la copiosa documentazione esistente agli atti ne impone la trasmissione all’Ufficio Indagini per un più approfondito accertamento al fine di una esatta ricostruzione dell’episodio ed alla identificazione (se possibile) del vero re- sponsabile della condotta violenta di che trattasi. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Erchie di Erchie (Brindisi), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Masi El- vio al 30.6.2005; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per l’individuazione del responsabile del fatto antiregolamentare. Ordina la restituzione della tassa versata.
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