F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA A.P. SCAFATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 6 GARE A PORTE CHIUSE, NONCHÉ DEL- L’AMMENDA DI X 4.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DEL- LA GARA ANGRI/SCAFATESE DEL 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 24.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA A.P. SCAFATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFI- CA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 6 GARE A PORTE CHIUSE, NONCHÉ DEL- L’AMMENDA DI X 4.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DEL- LA GARA ANGRI/SCAFATESE DEL 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 24.1.2005) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rigettando il reclamo dell’odierna appellante, ha confermato, in relazione alla gara di cui in epigrafe, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 68 del 1° dicembre 2004) e quindi, a carico della medesima società Scafatese, la squalifica del campo di giuoco per sei gare (con obbligo di disputa a porte chiuse) e l’ammenda di X 4.000,00. Tenuto conto, infatti, degli atti ufficiali di gara, redatti da arbitro, assistente arbitrale e commissario di campo, che costituiscono - come è noto - fonte privilegiata di prova, la gravità dei fatti occorsi ha indotto l’Organo di seconde cure a ritenere le sanzioni disposte adeguate e proporzionali ai fatti stessi. Con il reclamo in trattazione, la Scafatese, pur prendendo le distanze dal comporta- mento di una frangia violenta dei propri sostenitori, “sicuramente censurabile e contrario alle regole della sportività e del vivere civile”, chiede al tempo stesso che le sanzioni inflit- te vengano riportate a connotati di proporzionalità e di parità di trattamento, considerati anche alcuni recenti giudicati dei competenti Organi di Giustizia Sportiva. Il tutto considerato anche: che la Scafatese disputava l’incontro in argomento in cam- po esterno, e che quindi l’obbligo di predisporre un adeguato servizio di ordine spettava alla società ospitante (Angri); che la gara si era svolta del tutto regolarmente senza alcun influenza degli incidenti di cui alle cennate decisioni impugnate; che era fuori discussione la fattiva collaborazione prestata dalla stessa società reclamante al fine di prevenire, nel- l’occasione, incidenti od atti violenti; che, invece, agli incidenti stessi avevano comparteci- pato i sostenitori della società Angri; che alcune circostanze per come riportate dal Com- missario di campo non rispondevano all’esatto svolgersi dei fatti. Tutto ciò premesso, la società Scafatese Calcio chiede, in definitiva, a questa Com- missione di Appello che, valutati correttamente gli atti ufficiali e riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla società medesima, in accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, venga ridotta la squalifica del campo al pre-sofferto, vale dire a quattro delle sei giornate inflitte, con revoca del campo neutro e/o delle porte chiuse, e che venga congruamente e proporzionalmente diminuita anche l’ammenda irrogata. La Commissione ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento. Pur non volendosi sminuire la gravità dei fatti, ormai nel loro effettivo dispiegarsi in- contestabili, tanto più in questo grado di giudizio (terzo), e caratterizzati da atti violenti ed assolutamente deprecabili intervenuti prima, durante e dopo la gara (lancio di pietre all’in- dirizzo delle Forze dell’ordine, forzatura dei cancelli di ingresso, lancio di bottigliette, fu- mogeni e petardi in campo, incendio di striscioni, danneggiamento ed incendio di una po- stazione dello stadio ecc.), la misura della sanzione da infliggere, per responsabilità og- gettiva ai sensi dell’art. 11 C.G.S. (responsabilità delle società per fatti violenti), alla so- cietà chiamata a rispondere del comportamento (incivile e violento) di corpose frange dei suoi sostenitori al seguito non può non tener conto delle circostanze che seguono: gli inci- denti pur gravi di cui trattasi non hanno minimamente influito sul regolare svolgimento del- la gara, che non ha sofferto alcuna interruzione ed è stata normalmente portata a termi- ne; non risulta, al di là delle evidenti situazioni di pericolo, che si siano verificati danni ef- fettivamente gravi per l’incolumità delle persone; risulta, invece, la consapevole collabora- zione preventiva prestata dalla società reclamante nei confronti delle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, in parziale accogli- mento del reclamo come sopra proposto dalla A.P. Scafatese, la sanzione va limitata al pre-sofferto (giornate quattro di squalifica del campo di giuoco con porte chiuse), mentre non sussistono gli estremi, vista la gravità dei fatti, per disporre la riduzione dell’ammenda inflitta. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla A.P. Scafatese di Scafati (Salerno), riduce a n. 4 giornate di gara la sanzione della squalifica del campo a porte chiuse. Dispone la restituzione della tassa.
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