F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO U.S. POLIS GENOVA 1993 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA PER N. 10 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIOVINAZZO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMEN- DA DI X 100,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OG- GETTIVA EX ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRO- PRIO TESSERATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO U.S. POLIS GENOVA 1993 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA PER N. 10 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIOVINAZZO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMEN- DA DI X 100,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OG- GETTIVA EX ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRO- PRIO TESSERATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.1.2005) L’Unione Sportiva Polis Genova 1993 ha fatto pervenire preannuncio di appello e ri- chiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale LIguria (C.U. n. 19 del 26 novembre 2004) che comminava al calciatore Giovinazzo Alessandro la squalifica per dieci giornate di gara per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed all’U.S. Polis Genova 1993 l’ammenda di Euro 100,00 per responsabilità oggettiva. La reclamante non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i mo- tivi del gravame con conseguente inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla U.S. Polis Genova 1993 di Genova, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omes- so invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l’inca- meramento della tassa reclamo.
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