F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO A.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESEL- LE/S. GIORGIO DELL’8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 30 del 12.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05
RECLAMO A.S. S. GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESEL- LE/S. GIORGIO DELL’8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 12.1.2005)
Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. San Giorgio di Fontaniva
(Padova) ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, C.U. n. 30 del 12 gennaio 2005.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il recla- mo proposto dalla medesima società afferente la validità della gara Torrerselle/San Gior- gio Fontaniva disputata l’8 dicembre 2004.
Preliminarmente, rileva questo decidente che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi degli artt. 29.5 e 33.2 C.G.S..
Prevedono rispettivamente, dette norme, che “...Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e che nei procedimenti dinanzi la Commissione d’Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottene- re, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazio- ne di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte...”.
Nel caso in esame non è stato adempiuto, in nessun modo, detto onere, atteso che dall’esame degli atti agevolmente si ricava che la richiesta di copia degli atti non è stata comunicata dalla ricorrente alla controparte Torreselle.
In conseguenza, trattandosi di adempimento previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 34 C.G.S. e non essendo stata la controparte resa edotta del reclamo con alcuna delle equipollenti modalità di notifica degli atti di cui all’ultimo comma del citato art.
34 C.G.S., l’odierno appello deve dichiararsi inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla A.S. S. Giorgio di Fontaniva (Padova), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso conte-
stuale invio alla controparte della dichiarazione di appello con richiesta di copia degli atti ufficiali. Ordina l’incameramento della tassa versata.
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