F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.C. SALÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALÒ/MEZ- ZOCORONA DELL’8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05
RECLAMO DELLA A.C. SALÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALÒ/MEZ- ZOCORONA DELL’8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)
Con reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, al Giudice Sporti- vo presso il Comitato per l’Attività Interregionale, l’A.C. Mezzocorona ha chiesto la ripeti- zione della gara disputata in data 8.12.2004 con l’A.C. Salò per errore tecnico del Diretto- re di Gara, non avendo questi provveduto ad espellere dal campo di giuoco il calciatore del Salò, Alessandro Cazzamalli, raggiunto dal secondo provvedimento di ammonizione.
L’errore tecnico suddetto, ammesso dal Direttore di Gara nel supplemento di referto fatto pervenire al Giudice Sportivo, ha comportato l’accoglimento del proposto reclamo da parte del Giudice Sportivo, il quale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 95 del 12 gennaio
2005, ha disposto la ripetizione della prefata gara, nonché la sostituzione dell’ammonizio-
ne comminata al calciatore Cazzamalli con C.U. n. 74 del 10 dicembre 2004 con la squali- fica per una giornata di gara per doppia ammonizione.
Con reclamo del 17.1.2005 l’A.C. Salò ha gravato tale deliberazione avanti alla Com- missione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale, eccependo l’inam- missibilità del proposto ricorso, e chiedendo conseguentemente l’annullamento dell’impu- gnata delibera, per non aver provveduto l’A.C. Mezzocorona a comunicarle, in qualità di controinteressata, il preannuncio di reclamo, risultando tale obbligo, a dire della reclaman- te, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 5, e 29, comma 5, C.G.S. e comportan- do l’inottemperanza allo stesso la declaratoria di inammissibilità del reclamo.
Con successivi (tempestivi) motivi aggiunti, la reclamante ha poi ulteriormente rileva- to come il citato preannuncio avrebbe dovuto pure considerarsi tardivo, in quanto inviato al (solo) Giudice Sportivo in data 10.12.2004, alle ore 9.49, quindi oltre il termine perento- rio stabilito dall’art. 24, comma 5, C.G.S., circostanza che avrebbe ulteriormente avvalo- rato la già denunciata inammissibilità del reclamo proosto dall’A.C. Mezzocorona.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 111 del 4 febbraio 2005, l’adita Commissione Di- sciplinare ha, con ampia ed esaustiva motivazione, respinto il proposto reclamo.
Rilevato l’Organo di Giustizia Sportiva, in primo luogo come l’obbligo di cui all’art. 29, comma 5, C.G.S., della contestuale comunicazione alla controinteressata “della dichiara- zione” (oltre che dei motivi) di reclamo vada riferito esclusivamente alla dichiarazione pre- vista dagli artt. 33 e 34 C.G.S., laddove l’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S. prevede, inve- ce, il mero obbligo di preannunciare al Giudice Sportivo il reclamo che possa influire sul risultato di una gara, al fine di sospenderne l’omologazione. In secondo luogo, come il preannuncio di reclamo dell’A.C. Mezzocorona debba considerarsi tempestivo, in quanto formulato alle ore 18,29 del 9.12.2004 (data ed ora di invio del telegramma) e non alle ore
9,48 del 10.12.2004, come sostenuto dalla reclamante (costituendo queste ultime la data e l’ora di ricevimento del telegramma).
Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione l’A.C. Salò, riproponendo sostanzialmente, ancorché con nuove censure mosse nei confronti della motivazione della deliberazione impugnata, le medesime argomentazioni già svolte con il reclamo alla Commissione Disciplinare, consistenti, in sintesi, nel rilievo della man- cata ottemperanza da parte dell’A.C. Mezzocorona al preteso obbligo di comunicazione del prannuncio di reclamo alla controinteressata, nonché in quello della pretesa tardività del preannuncio stesso, concludendo conseguentemente per la declaratoria di inammissi- bilità dell’originario reclamo della controparte.
Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.
Per ciò che concerne il primo motivo di reclamo, infatti, non può che ribadirsi quanto correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare, così come in precedenza da questa stessa Commissione d’Appello, vale a dire che l’obbligo di trasmissione alla con- trointeressata della “dichiarazione” di reclamo previsto dall’art. 29, comma 5, C.G.S. non riguarda il “preannuncio” di reclamo di cui all’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.. Quest’ulti- mo, infatti, è atto ontologicamente diverso dalla dichiarazione di cui agli artt. 33 e 34
C.G.S. (alla quale deve essere riferito l’obbligo di cui al citato art. 29, comma 5, C.G.S.), svolgendo esso la mera funzione di atto prodromico alla vera e propria manifestazione della volontà di proporre reclamo avverso il risultato di una gara, volontà che si concretiz- za soltanto con l’inoltro del reclamo, la cui comunicazione alla controinteressata è di per sé sola idonea e sufficiente alla salvaguardia del diritto di difesa della stessa, diritto che non può in alcun modo reputarsi violato dalla mancata comunicazione del preannuncio di reclamo.
Per quanto riguarda il secondo motivo di reclamo, poi, non vi è dubbio alcuno, come questa C.A.F. ha già avuto modo di affermare, che il termine di cui all’art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S., debba essere riferito al momento in cui il reclamo viene preannunciato
con idonei mezzi (nella fattispecie comunicazione telegrafica), e non già a quello nel qua- le il preannuncio medesimo giunge a conoscenza dell’Organo di Giustizia Sportiva, anche in considerazione del fatto che, se così non fosse, la brevità del termine (ventiquattro ore) renderebbe assai gravoso, per non dire impossibile, l’esercizio del diritto da parte della reclamante.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Salò di
Salò (Brescia) ed ordina l’incameramento della tassa.
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