F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE BELLOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 10 dicembre 2004 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scola- stica ha inflitto al calciatore Francesco Bellotti, tesserato per l’A.C. Setteville Caserosse, in relazione alla gara da questa disputata in data 5.12.2004, la sanzione della squalifica fino al 30.4.2006 per aver lanciato manciate di terriccio contro l’arbitro colpendolo agli occhi e causandogli lacrimazione e rossore, tali da costringerlo a sospendere la gara al 30’ del secondo tempo, non essendo più in condizioni di poter proseguire nella direzione della gara. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica l’A.C. Setteville Caserosse, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesse- rato, in quanto il lancio di terriccio dallo stesso effettuato avrebbe colpito fortuitamente il d.d.g., essendo invece diretto ad un proprio compagno di squadra, con il quale si era ac- ceso un diverbio in occasione di una rete subita. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 30 del 20 gennaio 2005 l’adito Giudice Sportivo ha respinto il reclamo proposto, confermando l’irrogata sanzione a carico del Bellotti. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il medesimo Bellotti, richiedendo l’annullamento della gravata delibera, sostanzialmen- te per mancanza di intenzionalità del gesto, essendo il lancio di terriccio indirizzato ad un proprio compagno di squadra; subordinatamente, la riduzione della sanzione inflitta, rilevando la propria giovane età, l’assenza di precedenti specifici a suo carico, e comunque dichiarandosi pentito del proprio comportamento e porgendo le proprie scuse al d.d.g.. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo possa essere in parte accolto. Se da un lato, infatti, non può trovare accoglimento la richiesta di integrale annulla- mento della delibera impugnata, per evidente infondatezza della tesi della non intenzio- nalità del gesto violento, come correttamente ritenuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado, non di meno la circostanza addotte dal Bellotti, in particolare la sua giovane età, l’as- senza di precedenti specifici, il sincero ravvedimento dallo stesso dimostrato, inducono questa Commissione, sulla scorta del proprio consolidato orientamento sul punto, ad apportare una riduzione della sanzione inflitta al reclamante, rideterminando la stessa, apparendo misura congrua, in relazione alla gravità del gesto compiuto, alle sue conse- guenze ed alle suddette circostanze attenuanti, la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.9.2005. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal cal- ciatore Francesco Bellotti, riduce la sanzione della squalifica al 30.9.2005. Dispone la re- stituzione della tassa versata.
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