F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA S.S. FRANCO SCARIONI 1925 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCO SCARIONI/BORGOLOMBARDO DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA S.S. FRANCO SCARIONI 1925 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCO SCARIONI/BORGOLOMBARDO DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005) Con atto del 26.1.2005, la Società Sportiva Franco Scarioni 1925, ricorreva avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia relati- va alla gara Scarioni/Borgolombardo, con cui è stata inflitta alla Scarioni la sanzione spor- tiva della perdita della gara per 0-3 in ragione delle sostituzioni effettuate, che avevano condotto alla violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 3 del 15.7.2004, sostenendo che vi era stata erronea trascrizione delle sostituzioni effettuate. A sostegno del reclamo, si adduceva che uno dei propri calciatori in precedenza asseritamente sostituito, era poi stato ammonito al 40’ del secondo tempo. L’arbitro, all’uopo espressamente interpellato dalla Commissione Disciplinare, ha, dal canto suo, pienamente confermata l’esattezza delle sostituzioni riportate a referto: quanto al calciatore Gon, a proposito del quale si era evidenziata l’anomalia surricordata, questi risulta sì ammonito al 40’, ma del primo e non del secondo tempo. Il ricorso va pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla S.S. Franco Scarioni 1925 di Milano ed ordina l’incameramento della tassa.
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