F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL’I- NIBIZIONE FINO AL 13.1.2006 INFLITTA AL SIG. VERACINI GABRIELE E DEL- L’AMMENDA DI X 3.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIO- LAZIONE DELL’ART. 3 COMMI 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Tosca- na – Com. Uff. n. 27 del 13.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA SANGIMIGNANO SPORT S.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL’I- NIBIZIONE FINO AL 13.1.2006 INFLITTA AL SIG. VERACINI GABRIELE E DEL- L’AMMENDA DI X 3.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIO- LAZIONE DELL’ART. 3 COMMI 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Tosca- na - Com. Uff. n. 27 del 13.1.2005) Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana del 7.1.2005, la San Gimignano Sport S.C. proponeva reclamo con atto del 18.1.2005 a questa Commissione, sostanzialmente lamentando la eccessività della pena pecuniaria inflitta. Premesso che, data la materia dedotta, questa Commissione giudica in secondo grado, devesi rilevare che gli elementi emersi dagli accertamenti eseguiti hanno portato ad accertare il fatto in tutta la sua effettiva valenza. Se, in base ad essi, adeguata appare la sanzione inflitta al Dirigente Veracini, pena più equa, sul piano pecuniario appare quella di euro 2.000,00 (duemila) a carico della so- cietà; il parziale accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Sangimignano Sport S.C. di S. Gimignano (Siena), riduce ad X 2.000,00 la sanzione del- l’ammenda. Ordina la restituzione della tassa versata.
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