F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. DAEWOO TEAM MONTESICURO AVVERSO DECISIO- NI MERITO GARA DAEWOO TEAM MONTESICURO/COAR ORVIETO DEL 2.10.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARTIN RO- BERTO DANIEL PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI SE- RIE B E N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NELLA COPPA ITALIA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, RI- SPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. E 1 C.G.S. (Deli- bera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 dell’1.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. DAEWOO TEAM MONTESICURO AVVERSO DECISIO- NI MERITO GARA DAEWOO TEAM MONTESICURO/COAR ORVIETO DEL 2.10.2004 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARTIN RO- BERTO DANIEL PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI SE- RIE B E N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NELLA COPPA ITALIA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, RI- SPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. E 1 C.G.S. (Deli- bera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 323 dell’1.2.2005) Il Presidente della Divisione Calcio a Cinque con atto in data 8.10.2004 deferiva alla Commissione Disciplinare il calciatore Martin Roberto Daniel nonché la società di appar- tenenza Polisportiva Daewoo Team Montesicuro che aveva schierato in campo il suddetto calciatore nelle gare disputate rispettivamente contro Alma Juventus Fano in data 25.9.2004, contro Coar Orvieto in data 2.10.2004 e contro la società Calcetto S. Severino in data 5.10.2004 nonostante fosse non regolarmente tesserato. Con delibera in data 1.2.2005 (C.U. n. 323) la Commissione Disciplinare dichiarava irrecevibile il deferimento in merito alla gara Polisportiva Daewoo Team Montesicuro/Alma Juventus Fano del 25.9.2004 perché effettuato oltre il termine stabilito dall’articolo 25 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, poi, avendo accertato che il calciatore Martin Roberto Daniel risultava tesserato per la società ricorrente solo in data 19.10.2004 infliggeva alla Daewoo Team Montesicuro la sanzione sportiva della perdita delle gare Daewoo Team Montesicuro/Coar Orvieto del 2.10.2004 (Campionato di Serie B) e Polisportiva Daewoo Team Montesicuro/Calcetto S. Severino del 5.10.2004 (Coppa Italia) con il punteggio di 0-6 e inoltre infliggeva al calciatore Martin Roberto Daniel la squalifica di due giornate da scon- tarsi nel campionato di Serie B e di due giornate da scontarsi nelle gare di Coppa Italia. Avverso la suddetta delibera proponeva rituale ricorso a questa Commissione d’Ap- pello Federale la Polisportiva Daewoo Team Montesicuro assumendo di aver fatto giocare il suddetto calciatore in quanto aveva ricevuto conferma telefonica dall’Ufficio Tessera- mento in ordine alla regolare posizione del Martin Roberto Daniel. Chiedeva conseguen- temente l’annullamento della delibera impugnata. Il ricorso è infondato. Dall’esame della certificazione in atti dell’Ufficio Tesseramento - che evidentemente è l’unico documento ufficiale cui è possibile fare riferimento nel caso di specie - è rimasto, infatti, provato che il calciatore Martin Roberto Daniel risulta tesserato per la società ricor- rente solo dal 19.10.2004 e, quindi, certamente in posizione irregolare nei giorni delle ga- re suddette. È appena il caso di aggiungere che l’assunto difensivo non può avere rile- vanza in questa sede non potendo evidentemente attribuirsi alcuna efficacia ad una even- tuale conferma telefonica in ordine al regolare tesseramento del calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.S.D. Daewoo Team Montesicuro di Ancona ed ordina l’incameramento della tassa.
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