F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.P.D. REAL BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT TRABIA/REAL BAGHERIA DEL 23.10.2004 E L’AMMENDA DI X 150,00 IN- FLITTA AD ESSA RECLAMANTE, NONCHÉ DELLE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2005 INFLITTA AL SIG. SERAUTO FRANCESCO E DELLA SQUALI- FICA FINO AL 15.3.2007 INFLITTA AL SIG. FIRICANO ONOFRIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 10.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.P.D. REAL BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT TRABIA/REAL BAGHERIA DEL 23.10.2004 E L’AMMENDA DI X 150,00 IN- FLITTA AD ESSA RECLAMANTE, NONCHÉ DELLE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2005 INFLITTA AL SIG. SERAUTO FRANCESCO E DELLA SQUALI- FICA FINO AL 15.3.2007 INFLITTA AL SIG. FIRICANO ONOFRIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 10.12.2005) La A.C.R.S. Sport Trabia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, segnalando la posizione irregolare nella gara A.C.R.S. Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 del calciatore Firicano Onofrio, schierato dalla So- cietà Real Bagheria sebbene squalificato sino a tutto il 28.2.2007 con C.U. n. 23 del 27.2.2002 in relazione alla gara Giovanile Bagheria/Virage del 23.2.2002. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del 9 dicembre 2004, accertata la posizione irregolare del calciatore Firicano Onofrio, infliggeva alla so- cietà Real Bagheria la punizione della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di euro 150,00; infliggeva altresì al dirigente accompagnatore della me- desima Società Sig. Serauto Francesco la sanzione dell’inibizione sino al 28.2.2005 ed al calciatore Firicano Onofrio il prolungamento della squalifica sino al 15.3.2007. Avverso la decisione di cui sopra propone ricorso a questa Commissione la Società Real Bagheria deducendo trattarsi di un caso di omonimia, in quanto il calciatore Firicano Onofrio sarebbe stato tesserato dalla Società appellante, per la prima volta in ambito fe- derale, nella stagione 2003-2004, come risulta da certificato storico rilasciato dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia. Ne discende, secondo la ricorrente, che il calciatore che ha preso parte alla gara del 23.10.2004 non è il soggetto squalificato sino al 28.2.2007 dal Giudice Sportivo del Comitato di Palermo con C.U. n. 23 del 27 febbraio 2002, ma semplicemente un omonimo. Conclude l’appellante chiedendo la revoca della sanzione della perdita della gara nonché la revoca, o la riduzione, della inibizione inflitta al Sig. Serauto Francesco, dirigente accompagnatore della Società appellante, in ragione della buona fede del medesimo, attestata dal certificato storico prodotto. Il reclamo è infondato, poiché dai documenti acquisiti agli atti risulta con certezza che il calciatore Firicano Onofrio che ha partecipato alla gara A.C.R.S. Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 è la stessa persona che, in relazione alla gara Giovanile Baghe- ria/Virage del 23.2.2002, venne squalificato sino al 28.2.2007. In entrambe le occasioni egli venne infatti identificato attraverso la carta d’identità AD 6031887. È quindi accertato che il Firicano è stato schierato in posizione irregolare dalla Società appellante nella gara in questione. La delibera impugnata deve pertanto essere confermata, anche con riferi- mento all’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore, la cui buona fede non si desume puramente e semplicemente dal certificato storico prodotto, il cui contenuto non può in al- cun caso porre nel nulla la squalifica pendente sul Firicano che esplica piena efficacia, trattandosi di provvedimento divenuto definitivo. L’inserimento del nominato di Firicano Onofrio nel Comunicato Ufficiale inerente le squalifiche oltre il termine di stagione avrebbe comunque dovuto indurre la Società appel- lante a verificare la posizione del proprio tesserato prima di utilizzarlo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla A.P.D. Real Bagheria di Bagheria (Palermo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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