F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE MAZZOTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCU- RATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 2.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE MAZZOTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCU- RATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 2.12.2004) La Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Re- gionale Toscana Mazzotta Giuseppe, tesserato G.S. Scornio, per rispondere della viola- zione dell’art. 1 C.G.S., per avere nel corso della gara Scornio/Niccolao Calcio del 15.11.2003, valida per il Campionato di 3ª Categoria, durante l’intervallo, offeso e minac- ciato gravemente il Direttore di gara, compiendo atti di violenza (stretta di un braccio in- torno al collo, schiaffi, torsione di un orecchio e sputi). A seguito di procedimento, in cui interveniva anche l’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare sul presupposto dei fatti accertati ed in particolare del riconoscimento del Mazzotta, come aggressore, da parte del Direttore di gara, come emerso dal confronto disposto dall’Ufficio Indagini il 16.3.2004 comminava al Mazzotta la sanzione dell’inibizio- ne per anni tre (Com. Uff. n. 21 del 2 dicembre 2004). Con il presente appello il Mazzotta sostiene, tra l’altro, che l’aggressore è un’altra persona, di cui fa il nome e chiede la revoca della sanzione. L’appello va respinto, perché risulta chiaramente addebitabile al Mazzotta l’aggressio- ne al Direttore di gara per quanto accertato in sede di indagini e in particolare per il ricono- scimento del Mazzotta, come responsabile dell’aggressore, effettuato dal Direttore di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dal calciatore Mazzotta Giu- seppe ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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